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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20241/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune per l’anno 2012 su un immobile classificato in catasto come categoria B/1, posseduto da un ente non commerciale. I giudici di merito hanno negato l’esenzione per gli immobili degli enti non commerciali, ritenendo non provato lo svolgimento nell’immobile di attività con modalità non commerciali e valorizzando la documentazione fiscale che indicava attività di scuola, locazione di immobili, affittacamere, corsi di formazione e ulteriori attività non riconducibili al culto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, d.lgs. 546/1992, assumendo che il giudice d’appello avesse omesso di pronunciarsi sui motivi con cui era stata eccepita la nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione; secondo la ricorrente, le ragioni del mancato riconoscimento dell’esenzione erano state esposte solo nelle controdeduzioni del primo grado e non nell’avviso, con divieto di integrazione postuma della motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussistesse un vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, perché, in materia di imposta immobiliare, l’atto è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente, senza che l’ente debba indicare tutte le possibili ragioni giuridiche di mancato riconoscimento di ogni esenzione astrattamente applicabile. Inoltre, il requisito oggettivo dell’esenzione per attività svolte con modalità non commerciali deve essere provato dal contribuente e accertato in concreto; pertanto gravava sulla ricorrente l’onere di allegare e dimostrare i presupposti dell’esenzione invocata. È stata altresì disposta la debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4

    La censura di nullità della sentenza è stata prospettata come vizio processuale, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché non sussisteva un effettivo difetto di motivazione dell’atto impositivo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4

    richiamato dalla ricorrente

    Le nullità dedotte per asserita mancanza di esposizione delle richieste e dei motivi del rigetto non sono state accolte, poiché la motivazione della decisione e dell’atto presupposto è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    ragionevole durata del processo

    La Corte richiama economia processuale e ragionevole durata per decidere direttamente nel merito della questione di nullità, senza ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384 c.p.c.

    lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ.

    La Corte afferma di poter decidere nel merito l’eccezione di nullità quando non servano ulteriori accertamenti in fatto.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    requisito cd. oggettivo necessario ai fini dell'esenzione

    L’esenzione per gli enti non commerciali richiede lo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività con modalità non commerciali, da accertare in concreto con onere probatorio a carico del contribuente.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8

    La disciplina dell’esenzione richiamata per l’ICI è ritenuta applicabile, in quanto omogenea, anche all’IMU.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposte immobiliari, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di contestarne l’an e il quantum; non è necessario che l’ente espliciti tutte le possibili ragioni giuridiche di mancato riconoscimento di ciascuna esenzione astrattamente ipotizzabile.
  • Quando il contribuente invoca un’esenzione fondata sullo svolgimento di attività non commerciali, il relativo requisito oggettivo deve essere provato in concreto dalla parte che lo deduce.
  • L’onere di allegare e dimostrare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente, mentre l’ente impositore non è tenuto a contestare nell’atto ogni possibile causa di esclusione dall’imposta.
  • La Corte di cassazione può decidere nel merito una questione di nullità quando la soluzione sia ricavabile dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, in ossequio a economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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