Sentenza n. 4555/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi - sez. Lavoro - n. 335 pubblicata il 05/12/2023, resa dal Giudice del Lavoro dott.ssa Elena Giuppi nel giudizio R.G. n. 276/2023 e notificata il 05/11/2025, anche con nomina di un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 335, pubblicata il 5 dicembre 2023, di attribuire la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in quella pronuncia, nella misura nominale di 500 euro per ciascun anno
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 335/2023 del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 5 novembre 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere ai ricorrenti la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici indicati nel giudizio di lavoro, per un valore nominale di 500 euro per ciascun anno. I ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero il 5 novembre 2025, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 19 maggio 2026 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al titolo, riconoscendo ai ricorrenti il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, dei capitoli specificamente destinati ai pagamenti e del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è previsto compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
I ricorrenti in epigrafe agiscono dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 276/2023, con la quale il Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro ha così statuito: “1. Condanna il Ministero a consegnare ai ricorrenti PAINA CLAUDIA; PALMITERI STEFANIA MARIA CARMELA; PERRI MICHAEL; PISATI NOEMI; QUINTIGLIANO MARTINA; REGUZZI GIANPAOLO; SALERNO MARILENA; SANTAGATI FULVIO; SARTORIO SILVIA; SCARPA MAURA la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 2 che precede in ragione di € 500 nominali per ciascun anno” (sent. n. 335/2023 pubbl. il 05/12/2023).
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto ai docenti il diritto alla carta elettronica.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
La domanda di ottemperanza è procedibile dopo che sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna un’Amministrazione a riconoscere un beneficio non è stata eseguita e sono decorsi inutilmente i 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il beneficiario può ottenere l’ottemperanza e un termine giudiziale per l’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, stabilendo che intervenga su richiesta della parte qualora l’Amministrazione non adempia entro il termine assegnato, e fissandogli un termine per l’esecuzione.
- In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere, per eseguire il giudicato, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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