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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33272/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino (17/10/2022) che confermava la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale (concesse le circostanze attenuanti generiche), deducendo: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per la penale responsabilità, contestando che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle specifiche censure di appello e non avrebbe dimostrato la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo), necessario per la bancarotta fraudolenta documentale; (ii) vizio di motivazione per mancata derubricazione in bancarotta semplice e mancato riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del danno. Il ricorso era proposto nei limiti dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e ha ritenuto esaustiva e logica la motivazione della Corte territoriale, che aveva richiamato anche le motivate valutazioni del primo grado e aveva individuato elementi concreti a fondamento del dolo specifico (omessa tenuta delle scritture obbligatorie dal 2009, mancata disponibilità di libri quale comportamento idoneo a impedire la ricostruzione delle operazioni a danno dei creditori). Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e non specificata, e ha confermato la valutazione della Corte territoriale che aveva escluso la riqualificazione in bancarotta semplice richiamando, tra l'altro, le operazioni ("affare Ferro" e la distrazione di due immobili) e la condotta di occultamento della contabilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limita i motivi di ricorso per cassazione ai profili tassativamente consentiti, impedendo che la Corte di legittimità operi una rivalutazione di merito dei fatti già valutati dal giudice di merito

  • art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare

    distinzione tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: l'occultamento o la mancata tenuta delle scritture può integrare una forma autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta delle scritture; l'occultamento richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede l'onere del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, come sanzione per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessinnone)

    principio che la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito chiedendo una diversa valutazione delle risultanze probatorie quando si tratta di mera rivalutazione del fatto

  • Giurisprudenza: Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020

    "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico..."

    utilizzata dalla Corte per motivare come la mancata tenuta/occultamento delle scritture possa integrare il dolo specifico finalizzato a pregiudicare i creditori, giustificando la qualificazione in bancarotta fraudolenta documentale

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili
  • I motivi in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con i passaggi decisivi della motivazione del giudice di merito; motivi generici o non dettagliati rischiano l'inammissibilità
  • In tema di bancarotta documentale è centrale la distinzione tra dolo generico (frode nella tenuta di scritture effettivamente rinvenute) e dolo specifico (occultamento o omissione delle scritture finalizzata a danneggiare i creditori); la mancata tenuta delle scritture per un arco temporale significativo può essere valutata come elemento di dolo specifico
  • Per ottenere la derubricazione in bancarotta semplice o l'applicazione della tenuità del danno occorre fornire argomentazioni concrete e puntuali che dimostrino l'assenza degli elementi costitutivi del reato o la limitata offensività del comportamento
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne per spese e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende; è quindi strategico valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione

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