Sentenza n. 7882/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento dell’Università Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” - LUM del 10 gennaio 2025, prot. n. 41/2025, con il quale, in autotutela, la ricorrente veniva sospesa ex art. 21-quater della legge n. 241/1990, dalla sua immatricolazione al quarto anno del Corso di laurea LM in Medicina e Chirurgia “per carenza di CFU necessari a tale iscrizione”; - del provvedimento del convenuto Ministero dell’Università e della Ricerca, avente portata generale e dispositivo (inviato all’Università “Dunarea de Jos” di Galati, al Ministero della Salute, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane-CRUI, al Centro di Informazione sulla Mobilità Sulle Equivalenze Accademiche-CIMEA, al Ministero rumeno per l’Educazione Nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Direzione per la pubblicità Ingannevole) e che dunque come tale si pone come atto presupposto rispetto al provvedimento della Università LUM, radicando in tal modo la competenza di codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sede a Roma; - di ogni altro atto presupposto e comunque connesso agli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione in autotutela dell'immatricolazione al quarto anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per carenza dei CFU necessari, nonché atto ministeriale presupposto di diffida dell'università rumena a regolarizzare la propria posizione in materia di accreditamenti e riconoscibilità delle qualifiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il provvedimento dell'Università LUM del 10 gennaio 2025, adottato in autotutela ai sensi dell'art. 21-quater l. n. 241/1990, con cui era stata sospesa la sua immatricolazione al quarto anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per asserita carenza dei CFU necessari. La ricorrente sosteneva di avere conseguito i crediti frequentando il medesimo corso presso la sede di Enna dell'Università "Dunarea De Jos" di Galati, Romania. Impugnava inoltre l'atto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2024, n. U.0017981, avente ad oggetto la diffida dell'ateneo rumeno a regolarizzare la propria posizione rispetto agli accreditamenti necessari e alla riconoscibilità delle qualifiche, deducendone l'illegittimità quale atto presupposto del provvedimento universitario. In corso di giudizio, con memoria del 14 gennaio 2026, la ricorrente dichiarava di avere perduto ogni interesse alla decisione di merito e chiedeva la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla sospensione dell'immatricolazione, all'atto ministeriale presupposto e al regime di stabilimento dell'università straniera. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente disponga dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e possa dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia; in tal caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La precedente ordinanza cautelare, che aveva respinto la sospensiva ritenendo prima facie applicabili all'università straniera operante in Italia le condizioni previste dalla legislazione italiana in regime di stabilimento, non ha costituito oggetto di una decisione di merito. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della pronuncia e la novità della questione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 21-quater l. 241/1990
È richiamato quale base normativa del provvedimento universitario di sospensione in autotutela; il TAR non ne ha esaminato la legittimità nel merito.
art. 49 TFUE
È stato richiamato nell'ordinanza cautelare con riguardo all'attività didattica dell'università straniera in Italia in regime di stabilimento; la questione non è stata definita nella sentenza di merito.
Massime di principio
- La parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non equivale a una decisione di merito sulla legittimità degli atti impugnati.
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