Cassazione Penale, Sentenza n. 18781/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra varie condanne riportate dal ricorrente (tra cui reato associativo ex art. 416-bis c.p., reato ex art. 513-bis c.p. e altre condanne per violazioni della L. 1423/56), con la tesi difensiva che l'appartenenza di Pirozzi al clan Mallardo fosse antecedente al 2009 e che pertanto sussistesse un unico disegno criminoso collegante le diverse fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione della Corte d'Appello di Napoli che, valutando le pronunce irrevocabili, aveva collocato l'adesione di Pirozzi al clan Mallardo nel 2009. La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione non può rivedere i fatti già definiti in sede di cognizione se non nei limiti consentiti e che, soprattutto, la mera coincidenza temporale o l'appartenenza al clan non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Per configurare la continuazione tra il reato associativo e il reato ex art. 513-bis sarebbe necessaria la prova che, all'atto dell'ingresso nel sodalizio, l'imputato avesse già ideato e programmato il delitto-fine; tale prova non risulta dagli atti citati. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla disciplina della continuazione tra pene, utilizzata per valutare se diverse condanne debbano essere unite ai fini dell'esecuzione; interpretata come richiedente prova dell'unicità del disegno criminoso e non basabile sul solo dato temporale.
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie dell'associazione di tipo mafioso: la sentenza ha distinto il reato associativo dagli altri reati contestati valutando se questi costituissero il 'delitto-fine' del sodalizio, richiedendo prova che tali delitti fossero pianificati al momento dell'adesione.
art. 513-bis cod. pen.
Reato richiamato tra le condanne oggetto di possibile continuazione; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi probatori che colleghino temporalmente e teleologicamente tale reato al progetto criminoso dell'associazione.
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata nelle censure difensive in ordine all'unicità del disegno criminoso e al concorso di reati; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di principi sul concorso/continuazione richieda accertamenti probatori sulla effettiva unità progettuale, non deducibili dal solo dato temporale.
art. 9 L. 1423/56
Norma sostanziale relativa alle specifiche condanne menzionate (reati per i quali vi sono pronunce irrevocabili); la Corte ha ritenuto le considerazioni della Corte d'appello adeguatamente motivate anche con riferimento a tali sentenze.
art. 7 L. 203/91
Richiamata come circostanza aggravante collegata al reato ex art. 513-bis nella pronuncia di merito; non ha però modificato la valutazione sulla mancata dimostrazione della unità di disegno criminoso.
Massime di principio
- La mera coincidenza temporale tra reati o la semplice appartenenza a un sodalizio criminoso non è sufficiente, di per sé, a fondare la continuazione: è necessaria la prova che i reati costituiscano l'attuazione di un unico progetto criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione i fatti stabiliti con pronunce irrevocabili se non nei limiti consentiti dalla legge; le risultanze di merito vincolano l'esecuzione salvo inconsistenze motivazionali manifeste.
- Per collegare un reato-fine a un reato associativo occorre dimostrare che, al momento dell'ingresso nell'associazione, l'imputato avesse già ideato o programmato il reato-fine (elemento teleologico/programmatorio).
- Le doglianze sulla motivazione devono mostrare vizi specifici (contraddittorietà, manifesta illogicità): una motivazione basata su pronunce irrevocabili e sui loro accertamenti temporali è difficilmente superabile se coerente e documentata.
- Chi chiede l'applicazione della continuazione ha l'onere di produrre elementi probatori chiari circa la contemporaneità e l'unità progettuale dei fatti contestati; allegazioni generiche o deduzioni temporali insufficiente non bastano.
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