Sentenza n. 133/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità della nota in data 25 settembre 2025, con la quale il Comune di Genova ha riscontrato l’istanza di accesso proposta da Autoguidovie in data 16 luglio 2025, e per l'accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, ai dati e ai documenti oggetto dell’istanza, con la condanna del Comune a esibire quanto richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Comune di Genova sull’istanza di accesso ai dati e documenti relativi all’esecuzione del contratto stipulato con la società affidataria per l’impiego di personale nelle attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni al codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (stazione affidante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il diniego comunale relativo a un’istanza formulata sia ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, sia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013. L’accesso riguardava la documentazione concernente l’esecuzione, la rendicontazione e i pagamenti di un contratto tra il Comune e la società affidataria, inclusi dati sul numero dei dipendenti impiegati, sulle relative retribuzioni lorde e sugli estratti del gestionale. La ricorrente sosteneva che tali documenti fossero necessari per verificare l’eventuale corresponsione di somme eccedenti quelle effettivamente spettanti e l’eventuale esistenza di aiuti economici illegittimi volti a sostenere la società affidataria, così da poter perseguire l’interruzione dell’affidamento in house e l’indizione di una gara. Deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, dell’art. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta e violazione dei principi di trasparenza.
La decisione
Il TAR ha esaminato separatamente l’accesso civico generalizzato e l’accesso documentale. Quanto all’accesso civico generalizzato, ha ritenuto che la richiesta, pur riguardando dati ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, fosse finalizzata alla tutela di un interesse economico individuale della ricorrente e non al controllo democratico e diffuso sull’azione amministrativa. Ha inoltre ritenuto prevalente, nel bilanciamento previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, la tutela degli interessi economici e commerciali della società controinteressata, poiché i documenti richiesti avrebbero consentito di ricostruirne il know-how aziendale, l’organizzazione del personale e la struttura dei costi. La richiesta non superava quindi il public interest test. Quanto all’accesso documentale, il Collegio ha rilevato che l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in house era stato già giudizialmente confermato e non risultava in scadenza né accompagnato dall’avvio o dalla prossimità di una nuova procedura competitiva. La ricorrente non aveva pertanto dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. L’accesso difensivo non può essere utilizzato come strumento di discovery indiscriminata o di accesso esplorativo per verificare se possano emergere, in futuro, i presupposti per agire o per ottenere il subentro nel servizio. La posizione della ricorrente era ancor più debole perché l’affidamento era avvenuto in house, in un ambito alternativo al mercato e senza una gara pregressa suscettibile di riedizione. Il ricorso è stato quindi rigettato. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Richiedono, per l’accesso documentale, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
La legittimazione all’accesso documentale presuppone una posizione sostanziale già esistente e concretamente collegata ai documenti, non costruibile mediante l’accesso stesso.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
Esclude l’utilizzo dell’accesso documentale per finalità esplorative o di controllo generalizzato.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
sia necessario [...] per curare o per difendere i propri interessi giuridici
La prevalenza dell’accesso difensivo sulla riservatezza presuppone la necessità dei documenti per la tutela di una posizione giuridica già concretamente configurata.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del diniego, ma non ritenuto violato dal giudice.
art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013
Riguarda l’accesso civico semplice ai dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
L’accesso civico generalizzato tutela il right to know e il controllo democratico diffuso, non una finalità individuale di tutela di interessi economici del richiedente.
art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013
interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica
Il limite relativo agli interessi economici e commerciali ha ampiezza maggiore rispetto alla tutela dei soli segreti tecnici o commerciali e comprende know-how, organizzazione produttiva e del personale e struttura dei costi.
art. 107 TFUE
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla contestazione di possibili aiuti di Stato, senza costituire la base decisiva della pronuncia.
Massime di principio
- L’accesso civico generalizzato è finalizzato al controllo democratico diffuso sull’attività amministrativa e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; non può essere utilizzato, in quanto tale, per perseguire esclusivamente la tutela di interessi economici individuali del richiedente.
- Nel bilanciamento previsto per l’accesso civico generalizzato, il limite relativo agli interessi economici e commerciali comprende non soltanto i segreti industriali, tecnici e commerciali in senso stretto, ma anche il know-how aziendale, l’organizzazione produttiva e del personale e la struttura dei costi.
- L’accesso documentale difensivo presuppone una situazione giuridicamente tutelata già esistente, concreta, attuale e direttamente collegata ai documenti richiesti; non può essere utilizzato per acquisire informazioni e verificare se, in futuro, possano emergere i presupposti per promuovere un’azione o conseguire un vantaggio competitivo.
- L’accesso documentale non può trasformarsi in uno strumento di discovery indiscriminata o di controllo generalizzato sulla regolare esecuzione dei rapporti contrattuali della pubblica amministrazione.
- La posizione di un operatore economico interessato a subentrare nella gestione di un servizio non è sufficiente a fondare l’accesso alla fase esecutiva di un affidamento in house già consolidato, quando non vi sia una gara in corso, un affidamento in scadenza o una concreta prospettiva di riedizione della procedura competitiva.
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