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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21638/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli di reati in materia tributaria (art. 5 D.Lgs. 74/2000, capo A e B) e di reati fallimentari (capo C e D), contestando: per Pederiva e Nastrucci, la presunta illogicità e violazione di legge in ordine all'accertamento della responsabilità per il reato tributario (art. 5 D.Lgs. 74/2000), l'erronea valutazione di disposizioni fallimentari (artt. 216, 219, 223 I.fall.) e il rifiuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche; per Omegna, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità (deducendo che la corte si sia basata su mere congetture e su una presunzione per il ruolo di amministratore) e la erronea qualificazione giuridica della condotta (art. 224 I.fall.). Inoltre Omegna ha poi depositato nuovi motivi in punto di elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi: in particolare ha ritenuto inammissibili i motivi di Omegna (compreso il successivo motivo nuovo, precluso dall'art. 585 co.4 c.p.p.), e inammissibili o manifestamente infondati i motivi di Pederiva e Nastrucci. La Corte ha confermato la correttezza del ragionamento della corte territoriale, ritenendo che quest'ultima avesse adeguatamente motivato la responsabilità degli imputati (anche richiamando la condotta omissiva dell'amministratore di diritto e la presenza di dolo eventuale per il reato tributario), non abbia travisato i fatti e abbia svolto una valutazione di comparazione tra aggravanti e attenuanti nell'ambito della propria discrezionalità. Conseguentemente i provvedimenti di condanna resi in sede di merito sono sostanzialmente confermati e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e di una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 (omessa dichiarazione)

    Si discuteva se la soglia di punibilità sia elemento costitutivo del reato o condizione oggettiva di punibilità; la Corte osserva che, comunque, nel caso concreto la condotta è ascrivibile ai ricorrenti quanto meno a titolo di dolo eventuale (consapevolezza e accettazione del rischio che la soglia fosse superata).

  • Codice di procedura penale, art. 546, lett. e)

    Richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione: la Corte ha valutato i motivi alla luce dei limiti del sindacato di legittimità e delle preclusioni rispetto alla rinnovazione del fatto.

  • Legge Fallimentare (I.fall.), artt. 216, 219, 223, 224, co. 1, n. 2)

    Norme richiamate in relazione ai reati fallimentari e alla qualificazione delle condotte; la Corte conferma che la responsabilità di amministratori di diritto può sussistere quando vi sia omissione nell'esercizio dei poteri di controllo e di gestione, integrando l'elemento soggettivo richiesto per bancarotta fraudolenta.

  • Codice penale, art. 40, comma secondo

    Applicato per censire l'omissione dell'amministratore di diritto: non aver impedito l'evento ha rilevanza ai fini dell'imputazione per concorso nei reati fallimentari.

  • Codice di procedura penale, artt. 530 co.2 e 533 co.1

    Riferiti dalla difesa in motivi di nullità/mancanza di motivazione; la Corte ha però ritenuto insussistenti le doglianze alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 585, co. 4

    Richiamato per escludere l'esame dei motivi nuovi proposti in cassazione qualora il motivo originario sia inammissibile.

  • Codice penale, art. 133

    Norma sui criteri per il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ricorda la discrezionalità del giudice nel bilanciamento e la non necessità di una motivazione analitica purché il criterio decisionale sia desumibile.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione e ad una somma alla cassa delle ammende per ricorso ritenuto manifestamente infondato o inammissibile.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del compendio probatorio: motivi basati principalmente su una diversa lettura dei fatti, senza sollevare questioni di diritto rilevanti, sono generalmente inammissibili.
  • Nel reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) esiste orientamento giurisprudenziale contrastante sull'incidenza della soglia di punibilità (elemento soggettivo vs condizione oggettiva), ma in caso di evidente consapevolezza del rischio (dolo eventuale) la responsabilità può essere comunque affermata.
  • L'amministratore di diritto può rispondere penalmente per reati fallimentari non per la sola posizione formale, ma quando la sua condotta omissiva dimostri mancato esercizio dei poteri di gestione/controllo, integrando il dovere giuridico di impedire l'evento (art. 40 c.p.).
  • Il giudice dell'appello non è tenuto a rispondere espressamente a ciascuna censura posta in grado di appello se la motivazione mostra di aver considerato i fatti decisivi e le argomentazioni rilevanti; in tal caso l'omessa replica puntuale non configura automaticamente vizio di motivazione.
  • Motivi nuovi portati in cassazione sono preclusi se discendono da motivi originari già ritenuti inammissibili (art. 585 co.4 c.p.p.).
  • Ricorsi giudicati manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente l'ammissibilità e la rilevanza giuridica dei motivi prima del deposito.

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