Cassazione Penale, Sentenza n. 21638/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli di reati in materia tributaria (art. 5 D.Lgs. 74/2000, capo A e B) e di reati fallimentari (capo C e D), contestando: per Pederiva e Nastrucci, la presunta illogicità e violazione di legge in ordine all'accertamento della responsabilità per il reato tributario (art. 5 D.Lgs. 74/2000), l'erronea valutazione di disposizioni fallimentari (artt. 216, 219, 223 I.fall.) e il rifiuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche; per Omegna, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità (deducendo che la corte si sia basata su mere congetture e su una presunzione per il ruolo di amministratore) e la erronea qualificazione giuridica della condotta (art. 224 I.fall.). Inoltre Omegna ha poi depositato nuovi motivi in punto di elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi: in particolare ha ritenuto inammissibili i motivi di Omegna (compreso il successivo motivo nuovo, precluso dall'art. 585 co.4 c.p.p.), e inammissibili o manifestamente infondati i motivi di Pederiva e Nastrucci. La Corte ha confermato la correttezza del ragionamento della corte territoriale, ritenendo che quest'ultima avesse adeguatamente motivato la responsabilità degli imputati (anche richiamando la condotta omissiva dell'amministratore di diritto e la presenza di dolo eventuale per il reato tributario), non abbia travisato i fatti e abbia svolto una valutazione di comparazione tra aggravanti e attenuanti nell'ambito della propria discrezionalità. Conseguentemente i provvedimenti di condanna resi in sede di merito sono sostanzialmente confermati e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e di una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 (omessa dichiarazione)
Si discuteva se la soglia di punibilità sia elemento costitutivo del reato o condizione oggettiva di punibilità; la Corte osserva che, comunque, nel caso concreto la condotta è ascrivibile ai ricorrenti quanto meno a titolo di dolo eventuale (consapevolezza e accettazione del rischio che la soglia fosse superata).
Codice di procedura penale, art. 546, lett. e)
Richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione: la Corte ha valutato i motivi alla luce dei limiti del sindacato di legittimità e delle preclusioni rispetto alla rinnovazione del fatto.
Legge Fallimentare (I.fall.), artt. 216, 219, 223, 224, co. 1, n. 2)
Norme richiamate in relazione ai reati fallimentari e alla qualificazione delle condotte; la Corte conferma che la responsabilità di amministratori di diritto può sussistere quando vi sia omissione nell'esercizio dei poteri di controllo e di gestione, integrando l'elemento soggettivo richiesto per bancarotta fraudolenta.
Codice penale, art. 40, comma secondo
Applicato per censire l'omissione dell'amministratore di diritto: non aver impedito l'evento ha rilevanza ai fini dell'imputazione per concorso nei reati fallimentari.
Codice di procedura penale, artt. 530 co.2 e 533 co.1
Riferiti dalla difesa in motivi di nullità/mancanza di motivazione; la Corte ha però ritenuto insussistenti le doglianze alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 585, co. 4
Richiamato per escludere l'esame dei motivi nuovi proposti in cassazione qualora il motivo originario sia inammissibile.
Codice penale, art. 133
Norma sui criteri per il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ricorda la discrezionalità del giudice nel bilanciamento e la non necessità di una motivazione analitica purché il criterio decisionale sia desumibile.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione e ad una somma alla cassa delle ammende per ricorso ritenuto manifestamente infondato o inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del compendio probatorio: motivi basati principalmente su una diversa lettura dei fatti, senza sollevare questioni di diritto rilevanti, sono generalmente inammissibili.
- Nel reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) esiste orientamento giurisprudenziale contrastante sull'incidenza della soglia di punibilità (elemento soggettivo vs condizione oggettiva), ma in caso di evidente consapevolezza del rischio (dolo eventuale) la responsabilità può essere comunque affermata.
- L'amministratore di diritto può rispondere penalmente per reati fallimentari non per la sola posizione formale, ma quando la sua condotta omissiva dimostri mancato esercizio dei poteri di gestione/controllo, integrando il dovere giuridico di impedire l'evento (art. 40 c.p.).
- Il giudice dell'appello non è tenuto a rispondere espressamente a ciascuna censura posta in grado di appello se la motivazione mostra di aver considerato i fatti decisivi e le argomentazioni rilevanti; in tal caso l'omessa replica puntuale non configura automaticamente vizio di motivazione.
- Motivi nuovi portati in cassazione sono preclusi se discendono da motivi originari già ritenuti inammissibili (art. 585 co.4 c.p.p.).
- Ricorsi giudicati manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente l'ammissibilità e la rilevanza giuridica dei motivi prima del deposito.
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