Cassazione Penale, Ordinanza n. 17365/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, deducendo l'unico motivo di ricorso, cioè la carenza motivazionale in relazione alla sussistenza degli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità penale. Il ricorrente ha sostanzialmente sostenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse mancante o manifestamente illogica quanto alla prova della sua colpevolezza. La vicenda sostanziale, per quanto emerge dal testo, riguarda una condanna per truffa, confermata in appello. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il motivo mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una alternativa lettura delle fonti di prova, operazione non consentita in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso perché diretto contro una motivazione che non presentava le denunciate carenze o illogicità evidenti. In particolare, ha affermato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa e che la censura proposta tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o di alternativa lettura delle prove, salvo che siano specificamente dedotti e individuati travisamenti delle emergenze processuali.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando si risolve in un generico dissenso rispetto alla valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito e non evidenzia effettivi difetti o manifeste illogicità della motivazione impugnata.
- Quando la sentenza di merito dia conto in modo adeguato dell'integrazione degli elementi costitutivi del reato, la doglianza sulla sufficienza della prova non può essere accolta in cassazione se mira soltanto a sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17302/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17303/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17309/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17317/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17318/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17319/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →