Cassazione Civile, Ordinanza n. 08926/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
In una controversia svoltasi davanti al Giudice di pace di Chieti, il tribunale, decidendo sull'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il diniego di liquidazione del compenso, aveva liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la somma complessiva di euro 27,00. Il giudice aveva applicato lo scaglione fino a euro 1.100, liquidando per ciascuna fase il minimo tariffario e poi riducendo del 70% il totale, ritenendo che il legale avesse assistito più parti con identica posizione processuale. Il ricorrente ha censurato la decisione con due motivi: 1) violazione dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, perché la liquidazione sarebbe stata fatta sui valori minimi senza specifica motivazione; perché la riduzione per la difesa di più parti sarebbe stata operata nel senso di riconoscere solo il 30% del compenso liquidabile anziché ridurre fino al 30% il compenso stesso; e perché, essendosi la lite definita per conciliazione, avrebbe dovuto essere riconosciuto l'aumento di un quarto per la fase decisionale; 2) violazione dell'art. 2233 c.c., per avere il compenso liquidato in misura irrisoria o simbolica. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla liquidazione secondo i minimi, ma fondate le censure sulla riduzione per pluralità di parti e sul mancato aumento per conciliazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Chieti in diversa composizione perché proceda a nuovo esame della liquidazione del compenso, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. In motivazione ha chiarito che, nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso può essere liquidato anche sotto la media tariffaria, purché non al di sotto dei minimi; tuttavia il giudice di merito ha errato nel ridurre il compenso al 30% invece di ridurlo fino al 30% in caso di difesa di più parti, e avrebbe dovuto motivare sul mancato aumento fino a un quarto per la fase decisionale, essendo risultata una conciliazione della lite.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
opposizione avverso il diniego della liquidazione
è il rimedio utilizzato per contestare il diniego di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti
la media tariffaria costituisce un limite massimo e non un parametro obbligatorio di liquidazione; il compenso può essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non sotto i minimi
art. 4 d.m. n. 55 del 2014
in caso di difesa di più parti con identica posizione processuale e senza specifiche questioni distinte, il compenso altrimenti liquidabile per il singolo assistito va di regola ridotto fino al 30%, non liquidato automaticamente nella misura del 30% del totale
art. 4, comma 6, d.m. n. 55 del 2014
la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale
in caso di conciliazione giudiziale o transazione, il giudice deve considerare l'aumento fino a un quarto per la fase decisionale o motivare il suo mancato riconoscimento
art. 2233 c.c.
compensi irrisori o simbolici
la censura è stata prospettata per contestare una liquidazione asseritamente inadeguata; la Corte l'ha assorbita dopo l'accoglimento parziale del primo motivo
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la tariffa media non è il parametro necessario di liquidazione del compenso del difensore, ma solo un tetto massimo; il giudice può determinare un importo inferiore, purché non scenda sotto i minimi tariffari applicabili.
- Quando il difensore assiste più soggetti con identica posizione processuale e senza esame di questioni distinte, la riduzione prevista dal d.m. n. 55 del 2014 va applicata come riduzione fino al 30% del compenso altrimenti liquidabile, non come liquidazione automatica del 30% del totale calcolato.
- Se la controversia si definisce con conciliazione o transazione, il giudice deve valutare l'aumento fino a un quarto del compenso per la fase decisionale; il mancato riconoscimento richiede una specifica motivazione.
- La liquidazione del compenso professionale non può essere mantenuta su importi meramente simbolici o irrisori in contrasto con i parametri normativi applicabili.
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