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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 1285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Durata del possesso di somme non fiscalmente rilevanti - Onere della prova - Rilevanza delle "spese incrementative" sostenute in un anno successivo a quello oggetto dell'accertamento - Applicabilità del "vecchio" accertamento sintetico anche con riferimento a "spese incrementative" sostenute a partire dal 2009.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento sintetico relativo all'IRPEF e alle addizionali dell'anno 2008, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito da 33.445,00 euro a 62.797,73 euro. Contestava la rilevanza di un anticipo di 10.000,00 euro per l'acquisto di un immobile, sostenendo di aver ricavato 39.000,00 euro dalla vendita di un'imbarcazione nel 2005; contestava inoltre l'incidenza dell'acquisto di un'autovettura nel 2010, affermando di essere solo coobbligato al finanziamento e che il veicolo non fosse di particolare valore; infine sosteneva che le spese per una collaboratrice familiare fossero sostenibili con il reddito della moglie. La Commissione ha inoltre dichiarato tardiva l'istanza di discussione in pubblica udienza.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il contribuente non ha dimostrato, con documentazione idonea, né l'effettivo collegamento tra il ricavato della vendita dell'imbarcazione e l'investimento immobiliare, né la durata del possesso della somma fino al 2008. L'autovettura è stata correttamente considerata quale incremento patrimoniale, anche perché il contribuente risultava cointestatario e l'Ufficio aveva imputato solo il 50% della spesa. L'acquisto effettuato nel 2010 poteva essere utilizzato, secondo la disciplina previgente, per determinare quote costanti di incremento patrimoniale riferibili anche ai quattro anni precedenti. Le spese per la collaboratrice familiare sono state ritenute coerenti con i parametri normativi, mentre il reddito IRPEF dichiarato dalla moglie, pari a 2.940,00 euro, è stato giudicato insufficiente a giustificarle. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 600,00 euro di spese processuali, oltre accessori e doppio contributo unificato; l'istanza di sospensione del pignoramento è stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 600/1973, versione previgente

    "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione"

    L'accertamento sintetico può fondarsi su elementi certi di capacità di spesa e su incrementi patrimoniali. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando documentalmente la provenienza non reddituale delle somme, la loro entità e la durata del possesso. Non è necessariamente richiesta la prova diretta dell'impiego della somma, ma devono emergere circostanze oggettive che rendano plausibile la sua disponibilità fino al momento della spesa.

  • Art. 22, D.L. 78/2010

    La nuova disciplina dell'accertamento sintetico non impedisce, nell'applicazione della disciplina previgente agli anni anteriori, di considerare spese incrementative sostenute in anni successivi, quando esse siano utilizzate come indici di ricchezza accumulata secondo il precedente criterio delle quote costanti.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Gli indici presuntivi di capacità contributiva possono essere superati dimostrando concretamente quale soggetto abbia sostenuto, in tutto o in parte, le spese relative al bene o servizio; non è decisiva la sola intestazione formale.

  • D.M. 19 novembre 1992

    I criteri normativi per la valorizzazione delle spese relative a collaboratori domestici o familiari possono essere utilizzati nell'accertamento sintetico.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 febbraio 2009

    Gli importi e i coefficienti previsti per autoveicoli e collaboratori familiari sono stati ritenuti correttamente applicati dall'Ufficio.

  • Artt. 31, 32 e 33, D.Lgs. 546/1992

    L'istanza di discussione in pubblica udienza deve essere depositata entro il termine dei dieci giorni liberi antecedenti la trattazione; il mancato rispetto del termine rende l'istanza inammissibile.

Massime di principio

  • Nel redditometro o accertamento sintetico, la mera disponibilità astratta di redditi esenti o già tassati non basta: occorre documentare entità, provenienza e durata del possesso, ad esempio mediante estratti conto e documentazione bancaria.
  • La prova non deve necessariamente dimostrare in modo diretto che una specifica somma sia stata spesa per uno specifico investimento, ma deve fornire elementi oggettivi e temporali che rendano plausibile tale collegamento.
  • Le vendite o disponibilità finanziarie risalenti a diversi anni prima della spesa richiedono particolare attenzione alla prova della conservazione della somma nel tempo.
  • La cointestazione formale di un bene o di un finanziamento non esclude l'imputazione della relativa spesa: conta chi sostiene effettivamente l'esborso e in quale misura.
  • Un acquisto effettuato dopo l'anno accertato può rilevare, con la disciplina previgente, come incremento patrimoniale ripartito in quote costanti anche sugli anni precedenti.
  • Il fatto di essere lavoratore dipendente non esclude l'accertamento sintetico se consumi, investimenti e patrimonio risultano incompatibili con il reddito dichiarato.
  • Per giustificare spese familiari non è sufficiente richiamare il reddito del coniuge o un dato fiscale diverso da quello rilevante: occorre dimostrare concretamente la disponibilità e il contributo economico del familiare.
  • Le istanze processuali soggette a termini, come quella per la pubblica udienza, devono essere depositate tempestivamente; il ritardo può comportarne l'inammissibilità senza incidere sul merito.

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