Ordinanza n. 3848/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dell'avviso/interpellanza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale, Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ad oggetto "pianificazione degli avvicendamenti degli appuntati/carabinieri presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero (MAE-Mandato quadriennale). Anno 2027", laddove prevede, tra i requisiti prioritari, che i graduati non specializzati "addetto ai servizi di protezione" non debbano aver compiuto 48 anni”, anziché alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi gli allegati "A", "B" e "C" al predetto avviso, nella parte in cui richiamano o presuppongono la legittimità della clausola impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso/interpellanza per la pianificazione degli avvicendamenti di appuntati e carabinieri presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani all’estero, nella parte in cui stabilisce che il limite di 48 anni per i graduati non specializzati come addetti ai servizi di protezione debba essere posseduto alla data del 2 febbraio 2027 anziché alla scadenza del termine per la domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la clausola dell’interpello relativa al requisito anagrafico prioritario per i graduati non già specializzati come addetti ai servizi di protezione. Ha sostenuto che il requisito del non aver compiuto 48 anni dovesse essere verificato alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, richiamando l’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994 e l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i requisiti generali di ammissione alle procedure concorsuali, compreso quello anagrafico, devono sussistere a tale data. L’amministrazione ha difeso la legittimità della previsione, evidenziando che il limite dei 48 anni doveva essere rispettato al momento dell’avvio del successivo corso formativo necessario per conseguire la specializzazione di addetto ai servizi di protezione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto non conferente il richiamo all’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994 e al relativo orientamento giurisprudenziale, poiché tali regole riguardano le procedure concorsuali per l’accesso agli impieghi pubblici, mentre la controversia concerne un interpello rivolto a personale militare già in servizio, finalizzato alla movimentazione e all’assegnazione presso sedi estere. Ha inoltre considerato plausibilmente giustificata la previsione del possesso del requisito alla posteriore data del 2 febbraio 2027, in quanto funzionale ad assicurare che il personale ammesso al successivo corso di formazione per la specializzazione rispetti il limite di 48 anni previsto per la partecipazione al corso abilitante. Non ravvisando sufficienti profili di fumus boni iuris, il Collegio non ha concesso la sospensione ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata perché, nel sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non presentava sufficienti profili di fumus boni iuris.
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994
La regola sul possesso dei requisiti generali di ammissione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande è stata ritenuta riferibile alle procedure concorsuali per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, non automaticamente applicabile a un interpello per la movimentazione di personale militare già in servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La regola secondo cui i requisiti generali di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, prevista per le procedure concorsuali di accesso agli impieghi pubblici, non è automaticamente applicabile alle procedure di interpello rivolte a personale militare già in servizio per finalità di movimentazione o assegnazione.
- In una procedura di interpello per l’assegnazione di personale militare a sedi estere, la fissazione del possesso del requisito anagrafico a una data successiva alla presentazione della domanda può risultare giustificata quando sia funzionale a garantire che l’interessato possieda tale requisito al momento dell’avvio di un corso formativo o abilitante successivo, se il limite di età è previsto per la partecipazione a tale corso.
- Nella fase cautelare, la sospensione dell’atto impugnato non può essere concessa quando il ricorso non presenti sufficienti profili di fumus boni iuris; la valutazione resta sommaria e non anticipa necessariamente la decisione di merito.
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