Cassazione Penale, Sentenza n. 7291/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi: 1) contestazione del diniego della continuazione fra i reati commessi il 10 febbraio 2017 (resistenza e danneggiamento) e quelli commessi il 4 aprile 2019 già oggetto di condanna irrevocabile, lamentando che la Corte d'appello non abbia considerato l'identità del disegno criminoso nonostante coincidenza di titoli di reato, luogo e contesto (procedura esecutiva immobiliare protratta); 2) censura relativa al reato di danneggiamento: a) mancata considerazione della natura colposa (errore di manovra) dei danni; b) dedotta improcedibilità per difetto di querela in quanto sarebbe da escludersi l'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo: ha confermato che, dato il notevole intervallo temporale (oltre due anni), non sussistevano indici sufficienti di una preventiva e complessiva programmazione criminosa e che le circostanze addotte dalla difesa non rendevano manifestamente illogica la motivazione di merito. Ha altresì rigettato la censura sulla natura colposa del danneggiamento, ritenendo invece provata la condotta dolosa (l'automobile dell'imputato ha colpito per tre volte il veicolo del funzionario, incompatibile con mera imperizia). Ha però accolto la censura sull'improcedibilità del reato di danneggiamento: la sentenza d'appello non ha specificato quale ipotesi aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n.1 (richiamata all'art. 625, n.7) fosse configurata; dalla ricostruzione emerge che il danneggiamento è avvenuto alla presenza del titolare del veicolo, sicché non è ravvisabile l'aggravante connessa all'esposizione alla pubblica fede e il fatto è perseguibile solo a querela, che non risulta presentata. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del capo riguardante il danneggiamento per difetto della condizione di procedibilità; il resto del ricorso è respinto. Per effetto della perdita del reato aggravato e della continuazione con esso, la pena complessiva è rideterminata definitivamente in cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (danneggiamento), n. 7)
L'aggravante prevista non può essere applicata quando il bene danneggiato è stato materialmente danneggiato alla presenza del titolare; in tal caso manca l'elemento della 'esposizione alla pubblica fede' che giustifica la maggior tutela
art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen.
Se l'ipotesi aggravata richiamata non è adeguatamente precisata nel capo di imputazione e nella motivazione, e dall'accertamento emerge che la circostanza aggravante non sussiste, il reato torna nella forma semplice e può divenire perseguibile solo a querela della persona offesa; l'assenza di querela determina l'improcedibilità
Giurisprudenza sulle condizioni per la continuazione (Sez. U., n. 28659/2017, Gargiulo)
La continuazione richiede prove concrete e specifici indicatori (omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) che dimostrino una preventiva deliberazione complessiva; un lungo intervallo temporale rende necessaria evidenza particolarmente convincente di tale programmazione
Massime di principio
- La continuazione fra reati non si basa solo sulla somiglianza degli atti o sul contesto comune: serve prova che i reati successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo atto; intervalli temporali rilevanti indeboliscono l'assunto di un medesimo disegno criminoso
- Quando si invoca un'aggravante che trasforma un reato in procedibile d'ufficio, è fondamentale che il capo di imputazione e la motivazione specifichino quale fattispecie aggravata si intenda perseguire e dimostrino la sussistenza delle condizioni oggettive richieste dalla norma
- Se un reato è perseguibile solo a querela e la querela manca, il reato è improcedibile e il relativo capo di sentenza va annullato senza rinvio; ciò può avere riflessi sulla determinazione della pena complessiva quando i reati erano stati considerati in continuazione
- In caso di danneggiamento contestato, per confutare l'addebito doloso la difesa dovrebbe produrre elementi concreti che giustifichino l'ipotesi colposa (es. prova di errore di manovra non ripetuto, condizioni di visibilità, testimonianze), mentre il dato di ripetute collisioni rafforza l'interpretazione dolosa
- Per il pubblico ministero e la parte civile: valutare con cura la necessità di querela e l'eventuale qualificazione aggravata dei fatti, poiché omissioni o imprecisioni processuali possono determinare l'improcedibilità del reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7190/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7191/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7195/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7197/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7199/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7201/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →