Sentenza n. 708/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - del diniego di accesso ai documenti pronunciato dal Comune di Selargius in data 31 dicembre 2025; nonché per la condanna: - dello stesso Comune a concedere visione e copia di tutti gli atti e/o documenti della procedura amministrativa relativa alle proposte di variante aventi a oggetto i comparti edilizi 3-4-6 del Piano di Risanamento Urbanistico Paluna San Lussorio - Su Tremini de Baxiu, con particolare riferimento all’estrazione di copia della registrazione integrale della riunione del 5 maggio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla registrazione audio e agli atti relativi alla procedura di variante urbanistica dei comparti 3, 4 e 6
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato al Comune un’istanza di accesso avente a oggetto la copia della registrazione audio e dell’eventuale stenotipia di una riunione convocata dal sindaco il 3 luglio 2019. Il Comune ha riscontrato l’istanza rilevando di possedere soltanto un file audio relativo a una diversa riunione del 5 maggio 2022, qualificata come incontro tra privati con funzione di supporto tecnico dell’ufficio comunale, e ha negato la consegna della copia integrale, consentendo soltanto l’ascolto o l’estrazione delle porzioni riferibili ai dati personali della richiedente. Nel ricorso ex art. 116 c.p.a. la società ha chiesto non solo la visione e copia del file del 5 maggio 2022, ma anche di tutti gli atti e documenti della procedura amministrativa relativa alle proposte di variante dei comparti 3, 4 e 6. Ha sostenuto di avere un interesse giuridicamente tutelato, in quanto proprietaria di terreni interessati, e di necessitare della documentazione per comprendere le ragioni della mancata approvazione del piano e valutare le iniziative di tutela. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difformità tra l’istanza amministrativa, limitata alla registrazione della riunione del 3 luglio 2019, e il petitum giudiziale, esteso a documenti diversi e alla registrazione del 5 maggio 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato una chiara discrasia tra l’oggetto puntuale dell’istanza amministrativa, riferita esclusivamente alla registrazione della riunione del 3 luglio 2019, e la domanda proposta in giudizio, riferita a tutti gli atti della procedura di variante e, in particolare, alla registrazione della diversa riunione del 5 maggio 2022. La ricorrente non ha spiegato che l’indicazione contenuta nell’istanza fosse frutto di un errore, né ha dimostrato che il Comune potesse comunque comprendere il reale oggetto della richiesta. Il giudice ha quindi ritenuto che il giudizio ex art. 116 c.p.a. non possa introdurre una richiesta di accesso nuova o più ampia rispetto a quella previamente formulata in sede amministrativa, poiché ciò altererebbe il rapporto tra procedimento e processo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso è delimitato dall’oggetto dell’istanza presentata all’amministrazione e non può trasformarsi in una nuova e diversa richiesta di accesso proposta direttamente in sede giurisdizionale.
artt. 5, 6 e 15 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Sono richiamati dal Comune a sostegno del diniego della copia integrale della registrazione, in ragione della presenza di dati personali riferibili a più partecipanti; il TAR non fonda però su tali disposizioni la ratio decisoria del rigetto.
art. 12, comma 5, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
È richiamato dal Comune per sostenere la sproporzione dell’attività di editing integrale del file; il TAR non decide il ricorso sulla base di tale profilo.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. l’oggetto della controversia è inscindibilmente delimitato dal contenuto dell’istanza di accesso presentata all’amministrazione.
- Il ricorrente non può introdurre direttamente in sede giurisdizionale una richiesta di accesso riferita a documenti diversi o più ampi rispetto a quelli individuati nell’istanza amministrativa.
- La difformità tra istanza e petitum giudiziale non può essere superata in assenza di una giustificazione, quale l’allegazione di un errore materiale nell’indicazione del documento, accompagnata dalla dimostrazione che l’amministrazione fosse comunque in grado di comprendere il reale oggetto della richiesta.
- Il giudizio sull’accesso non può sovvertire il rapporto tra procedimento amministrativo e processo, trasformando il ricorso in una nuova richiesta di accesso proposta per la prima volta davanti al giudice.
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