Sentenza n. 453/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, del Decreto del Questore di Lecce del 04.02.2025 -OMISSIS-, emesso nei confronti del sig. -OMISSIS-, notificato allo stesso per delega dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- della Polizia di Stato in data 05.02.25, con cui non veniva accolta l’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché della nota prot. -OMISSIS- del 16.11.24 ricevuta il 19.11.24, con cui il Primo Dirigente della Divisione P.A.S. della Polizia di Stato di Lecce presso la Questura di Lecce, dr.ssa -OMISSIS-, responsabile del procedimento comunicava, ai sensi dell’artt. 10 bis della legge 241/1990, l’avvio dell’istruttoria inerente all’emissione di un provvedimento di diniego al rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché della nota informativa della Questura di Lecce Cat. 6F/ DIV. PAS. Prot -OMISSIS-del 27.11.24, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Lecce del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché preavviso di rigetto e nota informativa istruttoria
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo violazione degli artt. 10 e 24 della legge n. 241/1990, carenza istruttoria, abnormità, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti. Con il secondo motivo ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 43, ultimo comma, T.U.L.P.S., oltre ai medesimi vizi sostanziali e istruttori. In particolare, ha contestato la genericità e l’insufficienza degli elementi posti a fondamento del diniego, il riferimento all’uso personale di sostanze stupefacenti, a un precedente diniego del 2019 e ai controlli nei quali era stato trovato in compagnia di soggetti controindicati, nonché la risalenza dei fatti e l’asserita omessa indicazione delle circostanze di tempo, luogo e modalità dei controlli. Ha inoltre censurato la mancata considerazione, o comunque l’insufficiente valorizzazione, della documentazione medica prodotta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure, esaminate congiuntamente. Il giudice ha premesso che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione e porto delle armi; il rilascio è quindi subordinato a una valutazione prognostica particolarmente rigorosa sull’affidabilità del richiedente e sull’assenza anche di rischi potenziali di abuso. Tale valutazione è ampiamente discrezionale e deve privilegiare l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto all’interesse privato al conseguimento della licenza. L’Autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di inaffidabilità su un quadro indiziario concreto e su circostanze anche estranee alla gestione delle armi, senza dover dimostrare la commissione di reati né accertare una formale pericolosità sociale. Nel caso concreto, il diniego era sostenuto da una pluralità di elementi: risultanze relative all’uso personale di sostanze stupefacenti e a un provvedimento prefettizio con divieto di espatrio; un precedente diniego della licenza; ripetuti controlli, tra il 2020 e il 2024, nei quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di persone controindicate per precedenti o segnalazioni concernenti stupefacenti, armi, reati contro il patrimonio e contro la persona. Il TAR ha ritenuto tali elementi attuali, reiterati e complessivamente idonei a sostenere la prognosi di non affidabilità. Ha escluso la genericità dell’istruttoria, rilevando che la nota informativa indicava analiticamente date, orari, luoghi e modalità degli otto controlli, pur precisando che i dati integrali della Banca Dati Interforze erano sottratti all’accesso. Ha inoltre ritenuto che la documentazione medica fosse stata considerata nella valutazione complessiva della condotta di vita. Il provvedimento e il preavviso di rigetto sono stati dunque ritenuti adeguatamente motivati e sorretti da istruttoria completa. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 10 e 24 l. 241/1990
L’art. 10 rileva in relazione al contraddittorio procedimentale e al preavviso di rigetto; l’art. 24 consente la sottrazione all’accesso di determinate risultanze della Banca Dati Interforze, senza impedire all’amministrazione di comunicare le circostanze essenziali utili alla difesa dell’interessato.
artt. 11 e 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Affidano all’Autorità di pubblica sicurezza la valutazione dell’affidabilità del richiedente e del rischio di abuso delle armi, nell’ambito di un potere ampiamente discrezionale e preventivo.
art. 43, ultimo comma, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
È richiamato quale parametro della disciplina del rilascio della licenza di porto d’armi; la decisione ritiene legittimo il diniego fondato su una valutazione complessiva e prognostica dell’affidabilità.
art. 699 cod. pen.
È richiamato per evidenziare che la licenza di porto d’armi costituisce una deroga al generale divieto di portare armi.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
È richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto di porto delle armi, derogabile mediante autorizzazione di polizia.
art. 75 d.P.R. 309/1990
È richiamato in relazione al provvedimento prefettizio conseguente all’uso personale di sostanze stupefacenti e al divieto di espatrio considerato dall’amministrazione nella valutazione di affidabilità.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di portare o detenere armi; la licenza può essere rilasciata solo quando sussista una particolare affidabilità del richiedente e non emergano rischi, anche potenziali, di abuso.
- Nel procedimento per il rilascio di una licenza di porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità prognostica e preventiva, nella quale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità prevale sull’interesse privato al conseguimento dell’autorizzazione.
- Il giudizio di inaffidabilità ai fini del diniego della licenza di porto d’armi può fondarsi su un quadro indiziario concreto e su fatti anche estranei alla gestione delle armi, senza che sia necessario provare la commissione di un reato o accertare una formale pericolosità sociale dell’interessato.
- Le frequentazioni reiterate con soggetti controindicati possono essere legittimamente valutate, insieme agli altri elementi del caso concreto, come indice di non affidabilità circa il corretto uso delle armi, anche se la condotta del richiedente non è penalmente sanzionata.
- Il diniego della licenza di porto d’armi è adeguatamente istruito e motivato quando l’amministrazione espone una pluralità di elementi concreti, attuali o reiterati, e indica al destinatario le circostanze essenziali di tempo e luogo dei fatti, anche qualora le risultanze integrali delle banche dati di polizia siano sottratte all’accesso.
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