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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44074/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rovigo sostenendo che la riclassificazione del fatto da peculato continuato a truffa continuata era errata. Ha dedotto violazione di legge perché, a suo avviso, sussistevano gli elementi del delitto di peculato: Previati, in qualità di dipendente comunale addetto alle prenotazioni per la carta d'identità elettronica, si sarebbe inserito nella formazione della volontà amministrativa riscuotendo indebitamente i diritti di segreteria e possedendo di fatto la disponibilità delle somme destinate alle casse comunali; la falsa ricevuta sarebbe stata redatta dopo l'incasso e non vi sarebbero stati soltanto artifici ma anche una disponibilità qualificata del denaro per ragione dell'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale che ha qualificato la condotta come truffa aggravata continuata e non come peculato, in quanto dall'accertamento fattuale emergeva che Previati non disponeva di una disponibilità qualificata dei fondi per ragione dell'ufficio (potere di firma o ruolo contabile), ma che l'appropriazione è derivata dall'inganno e da un possesso meramente occasionale. Di conseguenza la sentenza di merito, che aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancanza di querela nella forma applicata, è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p. (peculato)

    Richiede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità diretta o un potere qualificato di gestione (es. potere di firma) sul denaro o sui beni per ragione dell'ufficio; il possesso meramente occasionale o casuale è insufficiente per integrare il reato.

  • art. 640 c.p. (truffa)

    Si configura quando, mediante artifici o raggiri, si induce la vittima in errore e se ne ottiene il possesso del denaro; il momento consumativo coincide con l'ottenimento del possesso come diretto effetto dell'inganno.

  • art. 81 c.p.

    Disciplina la continuazione: la Corte ha ritenuto applicabile la continuazione alle condotte ripetute nel tempo.

  • art. 61, n. 9 c.p.

    Prevede un'aggravante collegata alla continuazione o modalità di commissione che aumenta la pena; utilizzata per qualificare la truffa come aggravata continuata.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 6, n. 21986 del 21/03/2023, Rv. 285638; Sez. 6, n. 4055 del 02/03/2021, Rv. 282742; Sez. 6, n. 34517 del 05/07/2023, Rv. 285176; Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Rv. 284578

    La giurisprudenza distingue peculato e truffa in base al modo di acquisizione del possesso: il peculato richiede una disponibilità qualificata per ragione dell'ufficio (anche esercizio di fatto stabile delle funzioni), mentre la truffa si realizza quando il possesso è conseguenza diretta dell'inganno; il possesso occasionale esclude la configurabilità del peculato.

Massime di principio

  • Per distinguere peculato e truffa valutare innanzitutto se il pubblico agente aveva una disponibilità qualificata del denaro per ragione dell'ufficio (potere di firma/gestione) oppure se il possesso è conseguito grazie all'inganno: il primo caso tende a peculato, il secondo a truffa.
  • Il possesso meramente occasionale o derivante da compiti meramente informativi senza potere contabile porta a escludere il peculato e favorisce la qualificazione come truffa se è presente un artificio o raggiro.
  • Il momento in cui il denaro passa nelle mani dell'agente e il momento di emissione della ricevuta sono rilevanti: se l'incasso è effetto immediato dell'inganno, prevale la truffa; se il denaro era già nella disponibilità dell'agente per ragione d'ufficio, può configurarsi peculato.
  • La violazione di disposizioni organizzative dell'ufficio non è di per sé sufficiente a configurare peculato: occorre accertare la reale disponibilità del denaro per fini istituzionali.
  • In ipotesi di reato querelabile, l'assenza di querela comporta la declaratoria di "non doversi procedere"; verificare sempre la procedibilità del reato contestato.
  • In procedimenti con frammentazione di compiti, accertare chi effettivamente aveva il possesso materiale o giuridico delle somme: la responsabilità per peculato richiede tale possesso qualificato, mentre la truffa può essere attribuita all'agente che ottiene il possesso tramite inganno.

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