Ordinanza n. 3302/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale ed esclusione dal concorso pubblico per allievi-agenti della Polizia di Stato, unitamente agli atti della procedura e alla graduatoria finale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 13 novembre 2025 con cui è stato dichiarato non idoneo al concorso per carenza dei requisiti attitudinali e, conseguentemente, escluso dalla procedura. Ha contestato il giudizio della commissione psico-attitudinale deducendo, in particolare, la sua contraddittorietà rispetto al giudizio positivo espresso dallo psicologo l’11 novembre 2025, che aveva rilevato la compatibilità attitudinale del candidato, nonché rispetto agli esiti positivi dei test psicosensoriali Togra e cognitivi 16PF5. La censura ha riguardato la mancata adeguata considerazione e motivazione, da parte della commissione, dei profili attitudinali valutati positivamente nella relazione psicologica, con riferimento al controllo emotivo, alle capacità intellettive e alla socialità, nonché il contrasto tra il giudizio negativo sul profilo evolutivo e le valutazioni dello specialista.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, in sede cautelare e con valutazione prima facie, una possibile discrasia tra il giudizio collegiale di non idoneità e le risultanze positive della valutazione psicologica individuale e dei test svolti. In particolare, la commissione non avrebbe dato adeguata contezza dei profili attitudinali giudicati positivamente dallo psicologo e non avrebbe motivato sufficientemente le ragioni dell’eventuale scostamento, concentrando il giudizio negativo soprattutto sul profilo evolutivo. La domanda cautelare è stata quindi accolta: il provvedimento impugnato è stato sospeso ed è stata ordinata la ripetizione del colloquio collegiale davanti a una commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza. La nuova commissione dovrà motivare più diffusamente sulle eventuali ragioni di divergenza rispetto alle osservazioni dello psicologo dell’11 novembre 2025. È stato disposto il rinvio alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state riservate all’esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 24 d.m. n. 168/2022
La disposizione è richiamata quale base dei requisiti attitudinali richiesti per l’assunzione degli allievi-agenti della Polizia di Stato.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare e del potere del giudice di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato e impartire le misure necessarie al riesame.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudizio di non idoneità attitudinale espresso da una commissione concorsuale può essere sospeso quando emerga una possibile contraddizione tra la valutazione collegiale negativa, una precedente valutazione psicologica positiva e gli esiti favorevoli dei test attitudinali, tale da far dubitare della completezza e coerenza dell’istruttoria.
- Quando la commissione concorsuale si discosta da una valutazione specialistica positiva resa nell’ambito della medesima procedura, deve fornire una motivazione specifica e adeguata sulle ragioni dello scostamento, confrontandosi con i singoli profili attitudinali già valutati favorevolmente.
- Il riesame di un giudizio di inidoneità attitudinale può essere disposto mediante ripetizione del colloquio collegiale davanti a una commissione in diversa composizione, con obbligo di rivalutare complessivamente la posizione del candidato e di motivare le eventuali conclusioni difformi dalle precedenti risultanze.
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