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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 14398 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza e su movimentazioni bancarie, contestando l'assenza dell'autorizzazione del comandante di zona, la mancata prova dello svolgimento di un'attività imprenditoriale o professionale, l'errata applicazione dell'accertamento induttivo e la determinazione della base imponibile anche sulla base dei prelievi bancari. In Cassazione ha inoltre dedotto, per la prima volta, la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la violazione del termine dilatorio non era stata contestata nei precedenti gradi e non è rilevabile d'ufficio. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'autorizzazione, stabilendo che l'autorizzazione del Pubblico Ministero, nell'ambito di indagini penali, legittima l'utilizzo dei dati anche ai fini fiscali. Ha confermato la possibilità di utilizzare le movimentazioni bancarie come presunzioni dell'esistenza e della quantificazione di redditi non dichiarati, anche senza previa prova dell'attività esercitata. Tuttavia, ha accolto il quinto motivo, precisando che, per un lavoratore autonomo, la presunzione legale riguarda i versamenti, mentre non può estendersi automaticamente ai prelievi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, l'accertamento è stato dichiarato legittimo soltanto per le operazioni di versamento. Le spese dei vari gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    termine dilatorio per consentire al contribuente di presentare osservazioni dopo la conclusione della verifica

    La violazione deve essere tempestivamente eccepita dal contribuente nel ricorso contro l'avviso di accertamento; non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in Cassazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    i dati risultanti dai conti correnti possono essere utilizzati per presumere ricavi o compensi non dichiarati

    Le movimentazioni bancarie possono fondare un accertamento induttivo e spetta al contribuente fornire una prova analitica della loro estraneità a fatti imponibili. Per il lavoratore autonomo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione opera per i versamenti ma non automaticamente per i prelievi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 49

    La questione relativa alla qualificazione del reddito è stata ritenuta non decisiva per escludere l'utilizzabilità dei dati bancari, potendo questi dimostrare anche l'esistenza di un'attività occultata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    È stato richiamato nell'ambito dell'accertamento induttivo conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55

    Le regole sulle indagini finanziarie e sull'accertamento induttivo in materia IVA sono state considerate coerenti con l'utilizzo dei dati bancari come elementi presuntivi.

  • TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 6 e 8

    Sono stati richiamati in relazione alla determinazione del reddito imponibile, ma la decisione si è concentrata soprattutto sulla corretta delimitazione delle presunzioni bancarie.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014

    Ha escluso, per i lavoratori autonomi e professionisti, l'equiparazione tra versamenti e prelievi bancari ai fini della presunzione di compensi non dichiarati.

Massime di principio

  • Le contestazioni relative a vizi dell'avviso di accertamento, inclusa la violazione del termine dilatorio, devono essere formulate tempestivamente nel ricorso introduttivo e non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
  • I dati bancari legittimamente acquisiti possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria anche per dimostrare l'esistenza di un'attività professionale o imprenditoriale non dichiarata e per quantificarne i proventi.
  • In presenza di versamenti bancari non giustificati, il contribuente deve fornire una prova analitica della loro irrilevanza fiscale; non è sufficiente una contestazione generica.
  • Per lavoratori autonomi e professionisti, la presunzione legale non si applica automaticamente ai prelievi bancari: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi per considerarli compensi non dichiarati.
  • Un accertamento basato indistintamente su versamenti e prelievi può essere illegittimo solo nella parte riferita ai prelievi, mentre può restare valido per i versamenti autonomamente supportati dalla presunzione legale.

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