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Sentenza

Sentenza del 31/01/2023 n. 2875 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Banca Nazionale del Lavoro Spa impugnava la cartella di pagamento del diritto annuale camerale relativa a unità locali trasferite mediante conferimento d'azienda, sostenendo che la società conferitaria non dovesse essere tenuta al pagamento per le stesse annualità e per le stesse unità locali poiché il diritto era già stato versato dalla società conferente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur avendo chiarito la differenza giuridica tra conferimento d'azienda e fusione per incorporazione (solo la fusione determina successione universale e continuità che giustifica l'esonero della società incorporante per le unità già pagate dalla incorporata), la Corte ha stabilito un principio specifico per i conferimenti: nell'anno in cui avviene il conferimento di un ramo d'azienda contenente una o più unità locali l'obbligo di versamento del diritto annuale grava su entrambi i soggetti (conferente e conferitario). Il conferente resta tenuto al pagamento fino all'anno in cui effettua la comunicazione di cancellazione dell'unità e del subentro della conferitaria; la legittimazione passiva esclusiva della conferitaria decorre dall'anno successivo. Pertanto la decisione impugnata, che aveva ritenuto dovuto il contributo, è confermata e il ricorso è respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18

    Il diritto annuale è dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese o nel REA; il presupposto del tributo è l'iscrizione/annotazione al 1° gennaio (o l'iscrizione nel corso dell'anno). L'obbligo permane fino alla cancellazione formale; la sola cessazione di fatto non esonera.

  • D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (modifica art. 18 L. 580/1993)

    Ha precisato che il diritto annuale è un diritto di iscrizione e ha introdotto criteri di determinazione della misura (diritti fissi per REA e imprese individuali, diritti commisurati al fatturato per altri soggetti), evidenziando che l'iscrizione è il presupposto del tributo.

  • D.M. 11 maggio 2001, n. 359, artt. 2 e 7

    Disposizioni regolamentari attuative relative alla misura e applicazione del diritto camerale; richiamate nella controversia come quadro regolatorio di riferimento per la determinazione e il momento di applicazione del tributo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Norma processuale richiamata nel motivo di cassazione (riguarda i vizi di violazione di legge), evocata per contestare la decisione di merito; la Corte ne ha valutato il corretto inquadramento giuridico nel contesto.

  • Circolare Min. Attività Produttive n. 509921 del 5/08/2002 e circolare Minindustria n. 295287 del 18/01/1994

    Interpretano che nella fusione per incorporazione l'incorporante non è tenuta a versare il diritto annuale per le unità locali già pagate dalla incorporata nell'anno della fusione (continuità aziendale/ successione universale).

  • Nota MSE prot. 118947 del 22/05/2012

    Ribadisce l'orientamento amministrativo sul fatto che la fusione per incorporazione esclude il pagamento duplicato del diritto per le unità già versate dalla società incorporata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata in sede di pronuncia per quanto riguarda eventuali somme dovute e procedure di versamento collegati al ricorso; la Corte ha preso atto dei presupposti per eventuale pagamento aggiuntivo se dovuto.

Massime di principio

  • Conferimento d'azienda e fusione per incorporazione sono istituti distinti: la fusione determina successione universale e può evitare duplicazioni di pagamento per l'anno della fusione; il conferimento è successione a titolo particolare e non determina automaticamente l'esonero della conferitaria.
  • Nel caso di conferimento di ramo d'azienda contenente unità locali, per l'annualità in cui avviene l'operazione il diritto camerale è dovuto sia dal conferente sia dal conferitario: la compresenza di due soggetti operativi sulla stessa unità locale giustifica il pagamento da parte di entrambi per quella annualità.
  • Per ottenere l'esonero del conferente rispetto a una unità locale conferita occorre la formale comunicazione di cancellazione dell'unità dal Registro delle Imprese (e il contestuale subentro della conferitaria); l'effetto di esclusiva legittimazione passiva della conferitaria decorre dall'anno successivo a quello della comunicazione.
  • Per evitare pagamenti duplicati è fondamentale verificare la natura dell'operazione (fusione vs conferimento), le date di iscrizione/cancellazione al Registro delle Imprese/REA e le comunicazioni effettuate alla Camera di Commercio entro i termini previsti (es. istanza di cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo).
  • In presenza di trasferimenti parziali (solo alcune unità locali trasferite) la compresenza giustifica la coobbligazione per l'anno della cessione; pertanto chi ordina o riceve il trasferimento dovrebbe curare tempestive comunicazioni al Registro e alla Camera per regolare la posizione tributaria dall'anno successivo.

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