Cassazione Penale, Ordinanza n. 10328/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze di appello e privo di una puntuale confutazione delle ragioni poste dalla Corte territoriale a base del diniego dello stato di necessità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, come unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità. Dal testo emerge che la censura riproduceva sostanzialmente i motivi già proposti in appello, già esaminati e respinti dalla corte territoriale, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
Norme richiamate
Richiamato solo implicitamente come ricorso per cassazione; il testo non indica un articolo specifico, quindi la normativa processuale rilevante è l'inammissibilità dei motivi generici e reiterativi nel giudizio di legittimità.
stato di necessità
La Corte ribadisce che la causa di giustificazione non è riconoscibile quando la condotta illecita si protrae da anni, continua anche nel giudizio di appello e l'imputata non mostra resipiscenza o collaborazione all'intervento degli operanti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, soprattutto se accompagnati da affermazioni meramente assertive e non da una critica puntuale della motivazione impugnata.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione di merito e confutarle in fatto e in diritto; la mera reiterazione delle doglianze già respinte non assolve tale funzione.
- Lo stato di necessità non può essere utilmente invocato, secondo la motivazione richiamata, quando la situazione illecita perdura da lungo tempo, è ancora in corso al momento del giudizio e manca una condotta collaborativa o di resipiscenza dell'agente.
Come è indicizzato
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