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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22239/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bergamino ha impugnato la condanna per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. n. 159/2011), contestando la qualificazione del fatto come delitto ai sensi del comma 2 (che richiede "non associarsi abitualmente"), la carenza del requisito dell'abitualità/serialità (erano due incontri ravvicinati), l'erronea applicazione della recidiva e vizi nel trattamento sanzionatorio e nel diniego delle attenuanti generiche. Marceca ha impugnato la condanna per falsità nell'indicazione delle proprie generalità a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), deducendo mancanza dell'elemento soggettivo e insufficienza probatoria rispetto all'intento di occultare l'identità.

La decisione

Per Bergamino: la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo sulla mancanza del requisito dell'abitualità richiesto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; due soli episodi ravvicinati non sono sufficienti a configurare la "frequentazione non episodica" richiesta dalla norma. La sentenza di merito è annullata senza rinvio nei confronti di Bergamino perché il fatto non sussiste; gli altri motivi sono assorbiti. Per Marceca: il ricorso è dichiarato inammissibile e manifestamente infondato; la Corte ha confermato che la falsa indicazione anche di un solo dato identificativo essenziale (la data di nascita) integra il reato previsto dall'art. 495 c.p. quando la dichiarazione è resa ai fini dell'identificazione; presente dolo generico. Marceca è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75

    comma 1 (contravvenzione) e comma 2 (delitto: "non associarsi abitualmente")

    La Corte interpreta il comma 2 come norma che richiede "abitualità" o "serialità" dei contatti: plurimi e stabili incontri con soggetti pregiudicati; due soli incontri ravvicinati non sono sufficienti a integrare la fattispecie delittuosa

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 8

    Richiamato in combinato con l'art. 75 per la nozione di prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale che la norma sanziona

  • codice penale, art. 495

    La norma punisce chi attesta o dichiara falsamente a un pubblico ufficiale l'identità o altre qualità personali; la Corte conferma che la falsità anche di un solo dato identificativo essenziale (es. data di nascita) integra il reato se la dichiarazione è funzionalmente destinata all'identificazione; il dolo richiesto è generico (coscienza e volontà di attestare il falso)

  • codice penale, artt. 132 e 133

    Richiamati in relazione ai criteri di determinazione della pena (la difesa aveva censurato la commisurazione), ma la pronuncia annullatoria rispetto al capo associativo ha reso irrilevanti ulteriori doglianze sulla pena

  • codice penale, art. 81, comma finale (concorso di norme)

    Richiamato in motivazione per la ricostruzione delle imputazioni e del cumulo normativo con disposizioni antimafia

Massime di principio

  • La fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 richiede una "abitualità" o "serialità" di contatti: pochi episodi isolati (anche se ravvicinati) difficilmente integrano il reato; il giudice deve motivare la presenza di una frequentazione plurima, stabile e non episodica
  • Quando si contesta la configurazione del delitto ex art. 75 comma 2, va verificato se i fatti sono riconducibili invece alla contravvenzione del comma 1: la qualificazione giuridica dipende dal requisito oggettivo dell'abitualità
  • La semplice prossimità temporale degli incontri e la qualità soggettiva del terzo (es. pregiudicato) non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'abitualità; occorrono elementi aggiuntivi che indichino un modus relazionale stabile
  • Per il reato di falsa attestazione di identità (art. 495 c.p.) è sufficiente la falsità di uno dei dati identificativi essenziali quando la dichiarazione è resa ai fini dell'identificazione; il dolo è generico e si desume dalla circostanza che l'interessato ha compreso la richiesta e ha fornito altri dati corretti
  • La difesa che invochi errore o incapacità (es. analfabetismo) deve proporre elementi concreti e verificabili; in presenza di una motivazione congrua che valorizzi la coerente anomala dichiarazione, la valutazione in sede di legittimità è limitata
  • L'applicazione della recidiva richiede un accertamento concreto della maggiore colpevolezza e pericolosità: non può essere automatica, e la sua rilevanza può essere preclusa quando la fattispecie sia in realtà contravvenzionale

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