Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 579 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 41/2019 CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICAZIONE - Notifica a mezzo pec - Preventivo consenso della società - Esclusione - File in formato pdf e p7m - Equipollenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due cartelle esattoriali deducendo l'omessa o invalida notificazione. In particolare, ha sostenuto che la notifica tramite PEC richiedesse il preventivo consenso del destinatario e che le ricevute telematiche non fossero sufficienti. Ha inoltre contestato l'assenza dell'attestazione di conformità all'originale delle copie analogiche delle cartelle e delle ricevute PEC, nonché il formato PDF dei documenti trasmessi rispetto al formato P7M.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, per una società, la notifica tramite PEC non richiede un preventivo consenso, requisito previsto soltanto per il contribuente privato. La ricevuta di avvenuta consegna è stata ritenuta idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica e, anche qualora vi fossero irregolarità formali, la notifica avrebbe comunque raggiunto il proprio scopo. È stata inoltre riconosciuta l'equipollenza, ai fini dell'autenticità del documento, dei formati PDF e P7M. Il secondo motivo, relativo all'attestazione di conformità, è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e non adeguatamente giustificato. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 23, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

    L'attestazione di conformità della copia analogica all'originale deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato; tale attestazione può essere surrogata dal mancato disconoscimento della conformità.

    La società ha invocato questa disciplina per contestare l'assenza dell'attestazione di conformità, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in appello.

  • Ordinanza Cassazione, Sezioni Unite, n. 3805/2018

    Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

    Un'eventuale irregolarità formale della notificazione non determina necessariamente la nullità se l'atto è comunque giunto nella sfera di conoscenza del destinatario e ha raggiunto la propria funzione.

  • Disciplina della notificazione telematica tramite PEC

    Per le società la notificazione via PEC non richiede il preventivo consenso del destinatario; tale requisito è riferito ai contribuenti privati. La ricevuta di avvenuta consegna può dimostrare il perfezionamento della notifica.

Massime di principio

  • Quando il destinatario della cartella è una società, la notifica via PEC può essere effettuata senza un preventivo consenso specifico della società.
  • La ricevuta di avvenuta consegna PEC costituisce un elemento centrale per dimostrare che l'atto è entrato nella disponibilità del destinatario.
  • La differenza tra file PDF e P7M non comporta automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica, soprattutto se non viene contestata specificamente l'autenticità del documento.
  • Le irregolarità formali della notifica possono essere sanate quando l'atto ha raggiunto lo scopo, cioè quando il destinatario ne ha avuto concreta conoscenza e ha potuto difendersi.
  • Le contestazioni relative alla conformità delle copie e alle modalità tecniche della notificazione devono essere formulate tempestivamente e nei termini processuali corretti; motivi nuovi proposti in appello possono essere dichiarati inammissibili.
  • La contestazione della notifica deve essere specifica: non è sufficiente richiamare genericamente il formato del file o l'assenza di determinate formalità senza mettere concretamente in dubbio autenticità, integrità o ricezione dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.