Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Le società ricorrenti avevano convenuto in giudizio la controparte deducendo l’inadempimento di un contratto di associazione in partecipazione del 15/06/2006 e atti di concorrenza sleale consistiti nell’appropriazione di beni e diritti delle società e nella sottrazione della clientela. In primo grado le domande erano state respinte per difetto di prova, con dichiarazione di inammissibilità della domanda di nullità del marchio "Mattiolo". In appello le società avevano chiesto la riforma della decisione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre a contestare l’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente della custodia giudiziaria dei titoli azionari e dei marchi. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza di appello per violazione delle norme sull’appello e sul procedimento, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel dichiarare inammissibile la censura sul rigetto della domanda risarcitoria e nel non esaminare le istanze istruttorie riproposte; 2) nullità della sentenza per avere ritenuto ammissibile l’intervento della custodia giudiziaria, nonostante il marchio discusso non fosse oggetto di sequestro e la relativa questione non fosse più devoluta in appello; 3) violazione delle norme sulle spese, per essere state condannate a rifondere le spese anche alla custodia giudiziaria, che ritenevano priva di legittimazione e comunque non soccombente nei loro confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che le ricorrenti non avevano indicato con precisione quali prove fossero state erroneamente escluse né per quali ragioni dovesse disporsi la rimessione in termini, sicché la censura non consentiva il controllo di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l’intervento ad adiuvandum presuppone un interesse giuridico del terzo e che, nel caso concreto, la custodia giudiziaria aveva un interesse qualificato alla partecipazione al giudizio in ragione della convenzione stipulata e della funzione di tutela degli interessi coinvolti nel sequestro penale dei marchi. Ha respinto anche il terzo motivo, poiché, essendo legittimo l’intervento della custodia, correttamente era stata riconosciuta la soccombenza delle ricorrenti nei suoi confronti; inoltre, la censura sulla mancata compensazione delle spese è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese dei controricorrenti e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura d’appello deve essere specifica e confrontarsi con la ratio della decisione di primo grado; non basta riproporre in modo generico le prove o le doglianze già disattese.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel motivo di ricorso, senza autonoma affermazione di principio nella decisione.

  • art. 178, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro della dedotta nullità, senza specifica massima autonoma.

  • art. 346 c.p.c.

    Le istanze o questioni non accolte in primo grado devono essere devolute in modo rituale in appello; non basta la mera riproposizione priva di specifica censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale dedotto; la Corte ha negato che i motivi, così formulati, consentissero il controllo di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente delle ragioni di censura; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    L’intervento adesivo dipendente è ammissibile solo se il terzo è portatore di un interesse giuridico, non meramente fattuale, pregiudicato dal giudicato tra le parti.

  • art. 272 c.p.c.

    Richiamato nel secondo e terzo motivo, senza autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 108 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in tema di intervento e spese, senza autonoma massima.

  • art. 109 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma statuizione di principio.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina dell’appello, senza autonoma elaborazione.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non è sufficiente riproporre prove già disattese; occorre censurare specificamente le ragioni del rigetto o dedurre l’omessa pronuncia.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le prove e le produzioni tardive o superflue richieste in quel contesto possono essere legittimamente disattese dal primo giudice.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese nei confronti del soggetto vittorioso è incompatibile con la tesi della ricorrente solo se vi sia effettiva soccombenza altrui, qui sussistente.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato per le questioni di devoluzione in appello, senza autonoma massima.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza autonoma interpretazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando non indica in modo puntuale quali prove siano state erroneamente escluse, per quali ragioni fossero ammissibili e rilevanti e in base a quali presupposti dovesse essere concessa la rimessione in termini.
  • In appello non è sufficiente riproporre istanze istruttorie già disattese dal primo giudice: occorre censurare specificamente le ragioni del rigetto o dedurre l’omessa pronuncia sul punto.
  • L’intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c. richiede un interesse giuridico del terzo, cioè un pregiudizio concreto derivante dal giudicato, e non un mero interesse di fatto.
  • La legittimazione e l’interesse del terzo interveniente possono essere scrutinati anche in sede di legittimità quando il giudizio attiene alla qualificazione giuridica dell’interesse sulla base dei fatti accertati nei gradi di merito.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza anche rispetto al terzo intervenuto legittimamente nel giudizio; la mancata compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.