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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9648/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Amministrazione Penitenziaria impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto la richiesta del detenuto sottoposto al regime 41‑bis di poter cucinare anche al di fuori delle fasce orarie fissate dalla Direzione; il ricorso censurava l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, richiamando i poteri regolamentari dell'Amministrazione ex art. 36 d.P.R. n. 230/2000 e la disciplina di cui all'art. 13 del medesimo d.P.R., nonché la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 186/2018).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame. La Corte ha precisato che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi rientra, in linea di principio, nel legittimo esercizio della potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000, e che la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2018 ha riconosciuto il diritto dei detenuti 41‑bis a preparare cibi ma non impedisce all'Amministrazione di disciplinarne le modalità (es. fasce orarie), purché la limitazione sia motivata da concrete esigenze organizzative, di salubrità o di ordine interno. Il Tribunale di merito non ha adeguatamente valutato o motivato tali esigenze e ha riproposto argomentazioni già censurate; perciò è stato disposto il rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 36

    «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata»

    La Corte ritiene che l'esercizio del potere regolamentare dell'Amministrazione penitenziaria comprenda la fissazione di fasce orarie per attività quali la cottura dei cibi; tale disciplina rientra in via di principio nella legittima potestà organizzativa

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 13

    L'art. 13 riconosce la possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera di detenzione; la Corte distingue questo riconoscimento dall'impedire misure organizzative che ne disciplinino le modalità

  • Ordinamento penitenziario, art. 41‑bis (comma 2‑quater, lett. f)

    La disposizione era stata parzialmente censurata dalla Corte Costituzionale in relazione al divieto assoluto di cottura; tuttavia la Corte di legittimità sottolinea che la pronuncia costituzionale non esclude la possibilità di regolare le modalità di esercizio del diritto

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2018

    Ha riconosciuto ai detenuti sottoposti al regime 41‑bis il diritto di poter cuocere cibi, ma la decisione non impedisce all'Amministrazione penitenziaria di stabilire modalità e limiti ragionevoli (es. fasce orarie) purché motivati e non discriminatori

Massime di principio

  • Le amministrazioni penitenziarie possono disciplinare con regolamenti interni gli orari per attività quotidiane (art. 36 d.P.R. 230/2000), compresa la cottura dei cibi, purché le limitazioni siano ragionevoli e motivate
  • Il riconoscimento del diritto a preparare/cucinare cibi (Corte Cost. n. 186/2018) non esclude la legittimità di misure organizzative che ne definiscano le modalità (es. fasce orarie) se adeguate e non meramente simboliche o irrisorie
  • Il giudice che annulli o sollevi dubbi su un provvedimento amministrativo deve valutare e motivare concretamente l'assenza di esigenze organizzative, di salubrità o di ordine interno che giustifichino la restrizione; valutazioni generiche o riproposizioni di argomentazioni già censurate dalla Corte non sono sufficienti
  • La differenziazione di trattamento tra detenuti 41‑bis e detenuti comuni è giustificabile solo se sorretta da elementi oggettivi e concreti (numero dei detenuti, funzioni svolte, rischio per la salubrità o l'ordine) e non per mera comparazione formale
  • In caso di dubbio sulla ragionevolezza delle restrizioni, il giudice di merito dovrà esaminare specificamente le esigenze organizzative e documentare perché le regole amministrative siano proporzionate e funzionali agli scopi del regime differenziato

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