Sentenza n. 905/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n.551/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Questura di Firenze che ha dichiarato inammissibile l'istanza di conversione di un permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura ha dichiarato l'istanza inammissibile, ritenendo non convertibile il permesso per cure mediche e comunque non idoneo allo svolgimento di attività lavorativa. Il TAR Toscana ha respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti: violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell'art. 7, commi 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, sostenendo che la novella non poteva incidere retroattivamente sulla convertibilità di un titolo già rilasciato e ancora valido; violazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento; violazione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998 e dei parametri costituzionali e convenzionali, per l'illegittimità del divieto assoluto di svolgere attività lavorativa per i titolari di permesso per cure mediche. L'appellante ha inoltre dedotto la propria condizione sanitaria e la necessità di cure continuative in Italia.
La decisione
L'appello è stato accolto e, in riforma della sentenza del TAR Toscana, è stato accolto il ricorso di primo grado con annullamento del provvedimento della Questura. Il Consiglio di Stato ha applicato le coordinate ermeneutiche già affermate dalla Sezione in casi analoghi. Ha ritenuto che il fattore preclusivo individuato dal TAR, consistente nella presentazione dell'istanza di conversione dopo l'entrata in vigore della novella, non fosse ricavabile né dal testo né dalla funzione dell'art. 7 d.l. n. 20/2023. Il comma 2 riguarda le istanze presentate fino all'entrata in vigore del decreto e disciplina l'applicazione della normativa previgente alle istanze riferite alle disposizioni incise dalla novella; il comma 3 disciplina invece i permessi già rilasciati per protezione speciale e, secondo la rubrica dell'art. 7, il medesimo regime di conversione è riferibile anche ai permessi per cure mediche. Non è quindi consentito introdurre un ulteriore sbarramento temporale, non previsto dalla legge, fondato sulla data di presentazione dell'istanza di conversione. L'annullamento è stato disposto senza una specifica decisione autonoma sugli altri motivi, risultando assorbiti dall'accoglimento della censura relativa alla disciplina intertemporale e alla convertibilità del titolo. Le spese del doppio grado sono state poste a carico dell'Amministrazione dell'Interno e l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato è stata confermata in via definitiva per il grado di appello.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La disposizione individua il regime intertemporale applicabile alle istanze riferite alle disposizioni incise dalla novella e non consente di ricavare un ulteriore termine ostativo, diverso da quello previsto dalla legge.
art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno, se ne ricorrono i requisiti di legge.
La norma costituisce disciplina transitoria e salvaguarda la convertibilità dei titoli già rilasciati nei casi considerati dalla novella; il giudice esclude che possa essere introdotto, in via interpretativa, uno sbarramento temporale ulteriore rispetto a quello legislativo.
art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), d.lgs. n. 286/1998
È richiamata come disposizione previgente che consentiva la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato.
art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998
È la disposizione relativa al permesso di soggiorno per cure mediche, la cui convertibilità e disciplina intertemporale sono oggetto della controversia.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato dedotto per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi; la sentenza accoglie l'appello sulla questione sostanziale della convertibilità e non sviluppa una distinta statuizione decisiva su tale censura.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il versamento delle spese di lite all'apposito capitolo della giustizia amministrativa in conseguenza dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione dell'art. 7 d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, non può essere introdotto in via interpretativa uno sbarramento temporale alla conversione dei permessi di soggiorno diverso da quello espressamente previsto dal legislatore.
- La disciplina transitoria deve essere ricostruita distinguendo il comma 2 dell'art. 7 d.l. n. 20/2023, relativo alle istanze e all'applicazione della disciplina previgente, dal comma 3, relativo ai permessi già rilasciati e ancora validi, per i quali è salvaguardata la facoltà di conversione quando ricorrano i requisiti di legge.
- Il regime di conversione previsto dall'art. 7 d.l. n. 20/2023 per i permessi di soggiorno interessati dalla novella comprende, secondo la rubrica della disposizione e l'interpretazione della Sezione, anche il permesso per cure mediche, sicché la mera presentazione dell'istanza di conversione dopo l'entrata in vigore della novella non costituisce, da sola, causa ostativa.
- La pubblica amministrazione non può negare la conversione di un permesso di soggiorno già rilasciato e ancora valido sulla base di una condizione preclusiva non desumibile né dal testo né dalla funzione della disciplina intertemporale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →