Cassazione Penale, Sentenza n. 13409/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Belluno (condanna per violazione art.116, comma 15, d.lgs. 30/04/1992, n.285). L'inammissibilità era stata dichiarata perché l'atto d'impugnazione non era accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art.581, comma 1ter, c.p.p. Il ricorrente ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.581, comma 1ter (violazione del principio di uguaglianza e limitazione del diritto di difesa), e ha dedotto censure nel merito sulla sentenza di primo grado (continuazione tra i reati e richiesta di sanzione sostitutiva ai sensi dell'art.20bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.581, comma 1ter c.p.p., richiamando la legge di delega (legge 27/09/2021, n.134) e il d.lgs. 10/10/2022, n.150 che hanno introdotto la disposizione come selezione in ingresso delle impugnazioni e come misura ragionevole nell'esercizio della discrezionalità legislativa. La Corte ha poi osservato la coerenza della norma con le modifiche apportate agli artt.157‑ter e 164 c.p.p., secondo cui la notificazione è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato/eletto e che la dichiarazione precedente non vale per tutti gli stati e gradi del procedimento. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sostanziale applicata in primo grado per la quale l'imputato era stato condannato (illecito relativo alla materia del codice della strada).
art.581, comma 1ter, cod. proc. pen.
«Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Condizione di ammissibilità dell'impugnazione: la mancata deposizione della dichiarazione o elezione di domicilio comporta l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione.
legge 27 settembre 2021, n.134, art.1, comma 13, lett. a)
«..prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione».
Fonte di delega che ha imposto al Governo di prevedere la condizione di deposito della dichiarazione/electione di domicilio come criterio di selezione delle impugnazioni.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Decreto legislativo di attuazione della legge di delega che ha introdotto la nuova formulazione dell'art.581 c.p.p.; la Corte lo considera adottato nell'ambito della delega e quindi costituzionalmente legittimo.
art.157‑ter, comma 3, cod. proc. pen.
«3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater».
Prevede che, ove l'impugnazione sia proposta dall'imputato o nel suo interesse, le notificazioni devono avvenire al domicilio dichiarato/eletto ai sensi dell'art.581, rafforzando l'effetto vincolante della dichiarazione di domicilio per il grado di impugnazione.
art.164, cod. proc. pen.
«La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.»
La riforma ha limitato la validità della dichiarazione/electione di domicilio per specifici atti e gradi; non esonera dunque dall'obbligo di rinnovare la dichiarazione nel momento dell'impugnazione.
art.585, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che, in caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, i termini per impugnare sono stati aumentati di quindici giorni per consentire l'esercizio del diritto.
art.20bis, cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per chiedere, in subordine, l'applicazione di una sanzione sostitutiva alla pena; deduzione di merito non però valutata favorevolmente nel ricorso per cassazione dichiarato inammissibile.
Sent. Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata dalla Corte di Cassazione per autorizzare l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato, salvo che ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.4, n.43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa)
Pronuncia richiamata come precedente che ha già ritenuto fondata la compatibilità costituzionale della disposizione introdotta dall'art.581, comma 1ter, e ne ha fornito argomentazioni difensive.
Massime di principio
- La mancata deposizione della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione comporta l'inammissibilità dell'appello; è quindi essenziale allegare tale dichiarazione al momento della proposizione dell'impugnazione.
- La norma che richiede la dichiarazione/electione di domicilio è stata ritenuta costituzionalmente compatibile: rappresenta una scelta legislativa ragionevole volta a selezionare le impugnazioni effettivamente volute dall'imputato e a garantire la conoscenza degli atti.
- La dichiarazione/electione di domicilio precedente nel processo non sostituisce l'obbligo di depositare una nuova dichiarazione in occasione di una nuova impugnazione: il legislatore ha limitato la validità 'per tutti gli stati e gradi' della dichiarazione antecedente.
- Se il difensore impugna per conto di un imputato assente, occorre comunque rispettare l'onere della dichiarazione/electione di domicilio; la legge ha previsto un prolungamento dei termini per consentire l'impugnazione via difensore dell'imputato non presente.
- Sollevare una questione di legittimità costituzionale resta possibile in cassazione, ma perché abbia efficacia deve essere rilevante rispetto al procedimento: l'accoglimento deve poter determinare un effetto favorevole (annullamento totale o parziale) per il ricorrente.
- Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità per mancato adempimento includono la condanna alle spese processuali e, nei casi ritenuti privi di giustificazione, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno adottare cautele procedurali preventive (es. dichiarazione di domicilio, verifica dei termini e comunicazione con il difensore).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13364/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13366/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →