Cassazione Civile, Sentenza n. 10296/2022 del 31/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contenzioso sull'applicazione dell'imposta di registro a decreti ingiuntivi ottenuti dalla Justine Capital per crediti da questa acquistati pro soluto: l'Agenzia contestava che tali decreti dovessero essere assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale (aliquota proporzionale) ritenendo irrilevante l'operazione finanziaria tra cessionaria e cedente; la contribuente sosteneva invece che l'attività della stessa è qualificabile come finanziamento soggetto a IVA (sebbene esente ex art.10 d.P.R. 633/1972) e che, ai sensi dell'art.40 d.P.R. 131/1986 e della Nota II all'art.8 della Tariffa, i decreti che dispongono pagamenti di somme soggette a IVA vanno assoggettati a imposta in misura fissa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTR: i decreti ingiuntivi aventi ad oggetto crediti derivanti da operazioni di finanziamento (factoring/cartolarizzazione) a favore di soggetti qualificabili come operatori IVA devono essere registrati con imposta in misura fissa in base al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art.40 d.P.R. 131/1986 e Nota II all'art.8 Parte I della Tariffa). Ciò vale anche quando l'operazione finanziaria è soggetta ad un regime di esenzione IVA (art.10 d.P.R. 633/1972). Spese compensate.
Norme richiamate
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 37
Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili ... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili
Stabilisce che i decreti ingiuntivi sono atti soggetti a registrazione ai fini dell'imposta di registro
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 40
Introduce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: quando l'adempimento è riconducibile a corrispettivi o prestazioni soggette ad IVA, la registrazione avviene a tassa fissa anziché a tassa proporzionale
d.p.r. n. 131 del 1986, Parte I Tariffa, art. 8 e Nota II
Gli atti ... non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40
Specificazione pratica del principio di alternatività: i decreti che dispongono pagamenti corrispondenti a prestazioni soggette ad IVA vanno tassati a misura fissa per quella parte
d.p.r. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3
Include tra le prestazioni di servizi soggette a IVA le operazioni di finanziamento, comprese le negoziazioni e cessioni pro soluto di crediti, rilevando la qualificazione dell'attività del soggetto che acquista/gestisce i crediti
d.p.r. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1
Prevede regimi di esenzione IVA applicabili ad alcune operazioni finanziarie: la corte ha ritenuto che l'esenzione non escluda l'applicazione del principio di alternatività con l'imposta di registro
Giurisprudenza: Cass. n. 3316/2004 e Cass. n. 2809/2005
Precedenti che affermano che la natura del creditore (soggetto IVA/ente finanziario) e la riconducibilità dell'adempimento a fattispecie imponibili ai fini IVA sono decisive per applicare la disciplina dell'art.40 e la tassazione a misura fissa
Massime di principio
- Quando il decreto ingiuntivo riguarda crediti acquistati o gestiti da soggetti qualificabili come operatori IVA (banche, società finanziarie, factoring, cartolarizzazione), occorre valutare la natura dell'operazione come finanziamento: se rientra nell'ambito IVA, la registrazione va effettuata a tassa fissa per effetto del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
- L'esistenza di un regime di esenzione IVA (art.10 d.P.R. 633/1972) non esclude l'applicazione dell'alternatività: operazioni esenti restano nel campo IVA e, se il pagamento derivante dal decreto è riconducibile a tali operazioni, la registrazione è a misura fissa.
- Occorre accertare la qualificazione giuridica del rapporto tra cessionario e cedente (finanziamento vs mera cessione di crediti). Se il rapporto ha natura finanziaria (es. contratto di factoring/cessione pro soluto con connotati di finanziamento), prevale la disciplina IVA ai fini della tassazione del decreto.
- In caso di situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre documentazione che evidenzi la natura dell'operazione (contratti di factoring, contratti di cessione pro soluto, natura delle fatture originarie, qualifica IVA delle parti) per dimostrare la rilevanza dell'alternatività IVA/registro.
- Se il creditore non è soggetto IVA o l'adempimento non è riconducibile a fattispecie imponibile ai fini IVA, il decreto ingiuntivo rimane soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale.
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