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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10296/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contenzioso sull'applicazione dell'imposta di registro a decreti ingiuntivi ottenuti dalla Justine Capital per crediti da questa acquistati pro soluto: l'Agenzia contestava che tali decreti dovessero essere assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale (aliquota proporzionale) ritenendo irrilevante l'operazione finanziaria tra cessionaria e cedente; la contribuente sosteneva invece che l'attività della stessa è qualificabile come finanziamento soggetto a IVA (sebbene esente ex art.10 d.P.R. 633/1972) e che, ai sensi dell'art.40 d.P.R. 131/1986 e della Nota II all'art.8 della Tariffa, i decreti che dispongono pagamenti di somme soggette a IVA vanno assoggettati a imposta in misura fissa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTR: i decreti ingiuntivi aventi ad oggetto crediti derivanti da operazioni di finanziamento (factoring/cartolarizzazione) a favore di soggetti qualificabili come operatori IVA devono essere registrati con imposta in misura fissa in base al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art.40 d.P.R. 131/1986 e Nota II all'art.8 Parte I della Tariffa). Ciò vale anche quando l'operazione finanziaria è soggetta ad un regime di esenzione IVA (art.10 d.P.R. 633/1972). Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 37

    Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili ... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili

    Stabilisce che i decreti ingiuntivi sono atti soggetti a registrazione ai fini dell'imposta di registro

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 40

    Introduce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: quando l'adempimento è riconducibile a corrispettivi o prestazioni soggette ad IVA, la registrazione avviene a tassa fissa anziché a tassa proporzionale

  • d.p.r. n. 131 del 1986, Parte I Tariffa, art. 8 e Nota II

    Gli atti ... non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40

    Specificazione pratica del principio di alternatività: i decreti che dispongono pagamenti corrispondenti a prestazioni soggette ad IVA vanno tassati a misura fissa per quella parte

  • d.p.r. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3

    Include tra le prestazioni di servizi soggette a IVA le operazioni di finanziamento, comprese le negoziazioni e cessioni pro soluto di crediti, rilevando la qualificazione dell'attività del soggetto che acquista/gestisce i crediti

  • d.p.r. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1

    Prevede regimi di esenzione IVA applicabili ad alcune operazioni finanziarie: la corte ha ritenuto che l'esenzione non escluda l'applicazione del principio di alternatività con l'imposta di registro

  • Giurisprudenza: Cass. n. 3316/2004 e Cass. n. 2809/2005

    Precedenti che affermano che la natura del creditore (soggetto IVA/ente finanziario) e la riconducibilità dell'adempimento a fattispecie imponibili ai fini IVA sono decisive per applicare la disciplina dell'art.40 e la tassazione a misura fissa

Massime di principio

  • Quando il decreto ingiuntivo riguarda crediti acquistati o gestiti da soggetti qualificabili come operatori IVA (banche, società finanziarie, factoring, cartolarizzazione), occorre valutare la natura dell'operazione come finanziamento: se rientra nell'ambito IVA, la registrazione va effettuata a tassa fissa per effetto del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
  • L'esistenza di un regime di esenzione IVA (art.10 d.P.R. 633/1972) non esclude l'applicazione dell'alternatività: operazioni esenti restano nel campo IVA e, se il pagamento derivante dal decreto è riconducibile a tali operazioni, la registrazione è a misura fissa.
  • Occorre accertare la qualificazione giuridica del rapporto tra cessionario e cedente (finanziamento vs mera cessione di crediti). Se il rapporto ha natura finanziaria (es. contratto di factoring/cessione pro soluto con connotati di finanziamento), prevale la disciplina IVA ai fini della tassazione del decreto.
  • In caso di situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre documentazione che evidenzi la natura dell'operazione (contratti di factoring, contratti di cessione pro soluto, natura delle fatture originarie, qualifica IVA delle parti) per dimostrare la rilevanza dell'alternatività IVA/registro.
  • Se il creditore non è soggetto IVA o l'adempimento non è riconducibile a fattispecie imponibile ai fini IVA, il decreto ingiuntivo rimane soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale.

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