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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35715/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, dopo il deposito della domanda di concordato preventivo e prima dell’omologa, di una cartella di pagamento relativa a debiti IVA maturati in epoca anteriore alla procedura. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l’altro, che l’emissione dell’atto violasse il divieto di azioni esecutive ex art. 168 l. fall. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, invece, aveva ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, annullando però in parte la pretesa con riferimento a sanzioni e aggio e ritenendo dovuti gli interessi di mora. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate deduceva la violazione delle norme sulla riscossione e sul concordato, contestando l’esclusione di sanzioni e aggio; la società proponeva ricorso incidentale, lamentando: omessa pronuncia sulla carenza di motivazione della cartella quanto agli interessi; violazione delle norme sugli interessi durante il concordato; omessa pronuncia sul limite del tasso legale; e, in via condizionata, l’erronea quantificazione della sanzione al 30% anziché al 10%.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e il primo motivo del ricorso incidentale della società, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo incidentale e infondato il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna anche per le spese. In motivazione, la Corte ha affermato che l’apertura del concordato preventivo non impedisce né l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella per crediti tributari pregressi, né l’irrogazione delle sanzioni e degli accessori maturati sino all’apertura della procedura; ha inoltre precisato che la cartella, se è il primo atto sugli interessi, deve indicare base normativa e decorrenza, requisiti che nella specie mancavano. Ha invece ritenuto infondata la censura della società sulla riduzione della sanzione al 10%, osservando che il relativo beneficio opera solo alle condizioni previste dalla disciplina sul pagamento tempestivo dopo comunicazione di irregolarità e che, nel caso concreto, la questione non poteva essere tradotta in una contestazione sull’importo della sanzione in cartella.

Norme richiamate

  • art. 168 l. fall.

    il divieto riguarda l'inizio della vera e propria procedura esecutiva, non la mera emissione e notifica della cartella di pagamento, assimilabile a un precetto.

  • art. 184 l. fall.

    i crediti tributari sorti per fatti anteriori all'apertura del concordato sono concorsuali anche se non ancora accertati alla data di apertura della procedura.

  • art. 17 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come norma sulla riscossione mediante ruolo, non ostativa alla pretesa per crediti pregressi in pendenza di concordato.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per la formazione/notifica della cartella e la riscossione mediante ruolo.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base del controllo automatizzato e dell'iscrizione a ruolo dei debiti IVA.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    la riduzione della sanzione presuppone il pagamento entro i termini previsti; non incide automaticamente sulla misura della sanzione in cartella in caso di procedura concorsuale.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    richiamato quale principio generale sulla responsabilità per illecito amministrativo tributario, con presunzione della colpa salvo prova contraria.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    per le sanzioni tributarie è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; la colpa si presume sino a prova contraria e la buona fede rileva solo come errore inevitabile.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per la liquidazione automatizzata quale possibile base dell'iscrizione a ruolo.

  • art. 30, comma 1, d.P.R. n. 601/1972

    richiamato dalla contribuente in tema di interessi di mora, ma la censura viene assorbita o non accolta nei termini prospettati.

  • artt. 111, 167, 168 e 184 r.d. n. 267/1942

    richiamati dalla ricorrente incidentale per contestare il trattamento degli interessi e della pretesa in costanza di concordato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omessa pronuncia sul motivo relativo alla motivazione della cartella e alla misura degli interessi.

  • artt. 56 e 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamati in relazione al processo tributario e al vizio di omessa pronuncia sulle questioni devolute.

  • art. 2 d.lgs. n. 462/1997

    richiamato per il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità e per i relativi effetti sulla sanzione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale e il contraddittorio sulla proposta del relatore.

Massime di principio

  • L'apertura di un concordato preventivo non impedisce, per crediti tributari sorti prima della procedura, l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, poiché tali atti non integrano l'inizio dell'esecuzione forzata vietata dall'art. 168 l. fall., ma sono atti prodromici assimilabili al precetto.
  • Se il presupposto impositivo o la violazione tributaria è anteriore all'apertura della procedura concorsuale, il credito fiscale e le correlate sanzioni devono considerarsi anteriori e concorsuali, anche se l'accertamento o l'irrogazione formale intervengono successivamente.
  • Le sanzioni tributarie presuppongono la coscienza e volontà della condotta; la colpa del contribuente si presume fino a prova contraria, mentre la buona fede opera solo in presenza di errore inevitabile non superabile con l'ordinaria diligenza.
  • La cartella di pagamento che costituisce il primo atto con cui viene richiesto il pagamento degli interessi deve indicare la base normativa degli interessi e la decorrenza degli accessori; non è invece necessario specificare ogni singolo saggio o il dettaglio del calcolo.
  • La riduzione della sanzione per omesso o ritardato versamento opera solo nei casi e nei termini espressamente previsti dalla disciplina speciale e non può essere automaticamente invocata per il solo fatto che la comunicazione di irregolarità sia intervenuta in pendenza di procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneAccertamentoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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