Ordinanza n. 117/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso in data 28 gennaio 2026 dalla Questura di -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno CE di lungo periodo -OMISSIS- rilasciato in data 19 novembre 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno CE di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura, notificato il 28 gennaio 2026, con cui è stato revocato il suo permesso di soggiorno CE di lungo periodo rilasciato nel 2019, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente era stato condannato in via definitiva alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. In sede cautelare il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, ma il testo non specifica i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, a un primo sommario esame, insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento. Il giudice ha considerato adeguata la valutazione svolta dalla Questura in ordine alla gravità dei reati oggetto della condanna definitiva, alla pena irrogata, alle modalità di commissione dei fatti, avvenuti alla presenza del figlio minore, nonché ai legami familiari e all'inserimento sociale del ricorrente. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti, in questa fase, a sostenere la revoca del permesso ai sensi dell'art. 18-bis d.lgs. 286/1998. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 18-bis d.lgs. 286/1998
È stato richiamato quale base normativa della revoca del permesso di soggiorno, ritenuta prima facie giustificata dalla gravità dei reati, dalle modalità della loro commissione e dalla valutazione dei legami familiari e dell'inserimento sociale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un permesso di soggiorno può essere mantenuta efficace quando, a un primo sommario esame, l'amministrazione abbia valutato la gravità delle condanne penali definitive, l'entità della pena, le concrete modalità dei reati, i legami familiari e il grado di inserimento sociale dello straniero.
- La valutazione della rilevanza ostativa dei reati ai fini della revoca del permesso di soggiorno non deve arrestarsi alla sola esistenza della condanna, ma può comprendere la gravità concreta dei fatti e le loro modalità di commissione, unitamente alla situazione familiare e sociale dell'interessato.
Come è indicizzato
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