Sentenza del 27/01/2015 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Rimborso dell'imposta. Imposta dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - Rimborso - Termine decadenziale ex art.38 D.P.R. n.602/1973 - Decorrenza - Dalla data del versamento o dell'effettuazione della ritenuta - Efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia - Limite dei rapporti esauriti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la ritenuta applicata all'incentivo alle dimissioni fosse indebita, poiché la norma nazionale che prevedeva il relativo trattamento fiscale era stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia. Chiedeva quindi la restituzione della maggiore IRPEF versata. La questione riguardava anche la decorrenza del termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata ritenuta soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data del versamento dell'imposta o da quella in cui la ritenuta è stata effettuata. L'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia non consente di riaprire rapporti ormai esauriti: la decadenza già maturata impedisce il rimborso, in quanto tutela la certezza dei rapporti giuridici e delle entrate tributarie. Il contribuente, pertanto, non ha ottenuto il rimborso.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Il termine di decadenza decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata effettuata.
La norma si applica anche alle domande di rimborso di imposte successivamente riconosciute incompatibili con il diritto dell'Unione europea. Il contribuente deve rispettare il termine decorrente dal pagamento o dalla ritenuta, indipendentemente dal successivo intervento della Corte di giustizia.
Art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986
La disposizione disciplinava il trattamento fiscale delle somme corrisposte al dipendente a titolo di incentivo alle dimissioni ed è stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Principio dell'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea
La pronuncia interpretativa della Corte di giustizia opera, in linea generale, retroattivamente, ma non incide sui rapporti già esauriti, ad esempio per intervenuta decadenza o prescrizione.
Massime di principio
- Quando un'imposta viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente deve comunque rispettare i termini nazionali previsti per chiedere il rimborso.
- La decorrenza del termine di rimborso può essere ancorata al versamento dell'imposta o all'effettuazione della ritenuta, anche se l'illegittimità della norma fiscale viene accertata solo in seguito.
- L'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte di giustizia non riapre automaticamente i rapporti ormai definiti per prescrizione o decadenza.
- La certezza del diritto e la stabilità dei rapporti tributari costituiscono un limite alla possibilità di ottenere restituzioni dopo la scadenza dei termini.
- In situazioni analoghe è opportuno presentare tempestivamente l'istanza di rimborso, senza attendere l'esito di eventuali procedimenti europei o costituzionali.
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