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Sentenza

Sentenza n. 445/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione al subappalto in favore della ricorrente, successiva integrazione e conferma del diniego e autorizzazione del subappalto delle opere elettriche a favore di un diverso operatore economico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, indicata dall'appaltatore Bulgarani Costruzioni s.r.l. quale subappaltatrice delle opere elettriche nell'appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e complementari della nuova Casa della Comunità di Sorbolo, ha impugnato la determinazione comunale del 14 luglio 2026 di diniego dell'autorizzazione al subappalto, la successiva determinazione del 16 luglio 2026 di integrazione e conferma del diniego e quella del 3 agosto 2026 che ha autorizzato il subappalto a favore di Elektra s.r.l. Il diniego era motivato dal giudizio di non affidabilità professionale della ricorrente, fondato sul monitoraggio relativo a una distinta concessione comunale, sulle contestazioni circa la mancata produzione di documenti attestanti la conformità e la sicurezza di opere e apparecchi installati e sull'avvio di un procedimento di risoluzione contrattuale per inadempimento. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e, inizialmente, la sospensione cautelare. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del subappaltatore, sostenendo sia la sua estraneità al rapporto tra amministrazione e appaltatore, sia che, prima della proposizione del ricorso, il subappalto era già stato stipulato e autorizzato a favore di Elektra. Nel merito ha chiesto il rigetto. La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per difetto di legittimazione ad agire, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego e la valutazione di inaffidabilità professionale. Ha ritenuto che, secondo la disciplina del subappalto, il rapporto contrattuale con la stazione appaltante intercorra con l'appaltatore, sul quale ricadono la responsabilità dell'esecuzione e la scelta di avvalersi di un subappaltatore; l'interesse di quest'ultimo all'esecuzione del subappalto è, di regola, un interesse di mero fatto. Il Collegio ha inoltre osservato che anche seguendo l'orientamento che riconosce al subappaltatore indicato una legittimazione finché non sia esercitata la facoltà di sostituzione, nel caso concreto tale facoltà era già stata esercitata: il contratto con Elektra era stato stipulato il 15 luglio 2026, l'autorizzazione era stata richiesta il 21 luglio e concessa il 3 agosto, mentre il ricorso è stato notificato il 6 agosto e depositato il 7 agosto 2026. La rinuncia alla cautelare non ha modificato l'esito. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune € 2.000, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti del Ministero della Salute.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Orbene, secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, dalle riportate norme emerge con evidenza che il soggetto aggiudicatario del contratto, ossia l’aggiudicatario appaltatore, riveste un ruolo centrale nell’esecuzione del contratto e la responsabilità dell’eventuale inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni dedotte in contratto non può che ricadere sull’aggiudicatario, cui compete la decisione di avvalersi di un subappaltatore per lo svolgimento di (parte) delle prestazioni necessarie per garantire l’esatto adempimento del contratto, previa autorizzazione da parte della Stazione appaltante (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 16 marzo 2026 n. 1802).

    La centralità dell'appaltatore nell'esecuzione e la sua responsabilità per l'adempimento spiegano perché la decisione di ricorrere al subappalto spetti all'appaltatore e perché il subappaltatore sia, in via ordinaria, estraneo al rapporto con la stazione appaltante.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Alla luce di tali considerazioni deve escludersi che il subappaltatore sia legittimato a impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto adottato nei confronti dell’appaltatore, ossia nei confronti del soggetto che con la presentazione della relativa istanza ha palesato il suo interesse diretto, concreto e attuale a ricorrere a questa particolare modalità di adempimento.

    La disciplina dell'autorizzazione al subappalto, letta alla luce della titolarità dell'appaltatore sul rapporto contrattuale e della sua responsabilità esecutiva, non attribuisce al subappaltatore un'autonoma legittimazione a impugnare il diniego rivolto all'appaltatore.

  • art. 60 c.p.a.

    Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”.

    Accertate le condizioni indicate e sentite le parti, il giudizio può essere definito immediatamente con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Nel rapporto di appalto pubblico la responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni resta in capo all'appaltatore, al quale compete scegliere se avvalersi di un subappaltatore; il subappaltatore non è parte del rapporto contrattuale con la stazione appaltante e il suo interesse all'esecuzione del subappalto è, di regola, un interesse di mero fatto, non sufficiente a legittimarlo a impugnare il diniego di autorizzazione adottato nei confronti dell'appaltatore.
  • Anche aderendo all'orientamento che riconosce al subappaltatore indicato legittimazione a impugnare il diniego finché l'appaltatore non abbia esercitato la facoltà di sostituzione, tale legittimazione viene meno quando, prima della proposizione del ricorso, il subappalto sia stato stipulato e autorizzato a favore di un diverso operatore economico.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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