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Sentenza

Sentenza del 11/06/2015 n. 903 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

CONTENZIOSO - Spese di soccombenza - Parte vittoriosa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per maggiore ICI relativa all'anno 2008, sostenendo di avere diritto alla tariffa agevolata prevista per gli immobili locati con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998. La CTP aveva accolto il ricorso nel merito, riconoscendo l'agevolazione, ma aveva posto a carico della contribuente le spese di giudizio perché la controversia era stata causata dalla mancata comunicazione del contratto al Comune entro il termine previsto dalla delibera comunale. La contribuente ha quindi appellato la sentenza esclusivamente sul punto delle spese, sostenendo che la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata al loro pagamento.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello. Ha ritenuto regolare la costituzione del Comune e ha confermato la decisione favorevole alla contribuente sul merito dell'agevolazione ICI. Quanto alle spese, ha affermato che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al loro pagamento, salvo ipotesi di violazione dei doveri di lealtà e correttezza processuale, non ravvisate nel caso concreto. Poiché sia il Comune aveva un formale titolo per emettere l'avviso, sia la contribuente aveva fondati motivi per opporsi, la Commissione ha disposto la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 3, legge n. 431/1998

    Contratti di locazione stipulati con canone definito in osservanza degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori

    La disposizione costituisce il presupposto per il riconoscimento del contratto a canone concordato e, nel caso concreto, del diritto alla tariffa ICI agevolata.

  • Delibera comunale n. 18/2008, punto 3, sub 2

    Accesso alla tariffa agevolata subordinato alla comunicazione del contratto al Comune entro 30 giorni

    Il Comune aveva subordinato l'applicazione dell'agevolazione a un adempimento formale di comunicazione. La mancata comunicazione poteva giustificare l'emissione dell'avviso, ma non ha escluso il diritto sostanziale all'agevolazione riconosciuto dalla Commissione.

  • Art. 92 c.p.c.

    La facoltà del giudice di regolare o compensare le spese non consente, nel caso esaminato, di condannare alle spese la parte integralmente vittoriosa in assenza di comportamenti processuali scorretti o di altre ragioni eccezionali adeguatamente riferibili al processo.

  • Art. 88 c.p.c.

    Doveri di lealtà e probità

    Un'eventuale deroga al principio per cui la parte vittoriosa non è condannabile alle spese può essere giustificata da violazioni dei doveri di lealtà e correttezza processuale. Nel caso concreto, la mancata comunicazione al Comune è stata considerata un comportamento extraprocessuale e non una scorrettezza processuale.

  • Art. 23, richiamato dall'art. 54, d.lgs. n. 546/1992

    La tardiva costituzione del Comune nel giudizio tributario non comporta automaticamente l'irricevibilità delle sue difese e produzioni, in assenza di una specifica sanzione prevista dalla legge.

  • Principio di soccombenza, Cass. civ., sez. V, sentenza n. 10731/2014

    Soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese

    La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza. La parte integralmente vittoriosa non può essere gravata delle spese solo perché il proprio comportamento precedente ha contribuito a originare la controversia, salvo specifiche condotte processuali scorrette o altre ragioni eccezionali.

  • Cass. civ., sez. V, sentenza n. 296/2015

    La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non determina, di per sé, l'irricevibilità delle difese, se la parte si costituisce entro i termini utili per la trattazione secondo le modalità previste.

Massime di principio

  • La parte integralmente vittoriosa nel merito non dovrebbe essere condannata al pagamento delle spese processuali per il solo fatto che una propria omissione o condotta extraprocessuale abbia contribuito a provocare l'accertamento.
  • La mancata osservanza di un adempimento formale può consentire all'amministrazione di emettere un atto di accertamento, ma non necessariamente elimina il diritto sostanziale del contribuente se i requisiti previsti dalla legge risultano comunque sussistenti.
  • La compensazione delle spese è appropriata quando entrambe le parti hanno agito sulla base di ragioni non pretestuose: l'amministrazione aveva un titolo formale per procedere e il contribuente aveva fondati motivi per contestare l'atto.
  • La condanna della parte vittoriosa alle spese richiede una motivazione particolarmente solida e non può fondarsi soltanto su comportamenti anteriori o esterni al processo; rilevano soprattutto la soccombenza e la correttezza processuale.
  • La tardiva costituzione dell'ente resistente nel processo tributario non determina automaticamente l'inammissibilità delle sue difese, se non è prevista una specifica sanzione e se gli atti sono depositati entro i termini utili per la trattazione.

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