Ordinanza n. 548/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente agli atti presupposti, tra cui il ritiro delle armi e la segnalazione dei Carabinieri
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Vicenza con cui gli è stato vietato di detenere, a qualunque titolo, armi, munizioni e materie esplodenti, chiedendone anche la sospensione cautelare. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei Carabinieri alla Prefettura relativa alla sua escussione a sommarie informazioni nell'ambito di una situazione concernente la cognata e il suo compagno, l'eventuale comunicazione di avvio o partecipazione procedimentale, il verbale di ritiro delle armi in legittima dotazione e ogni ulteriore atto connesso. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente e non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha rilevato che non era stato depositato il verbale del 5 agosto 2025 relativo all'escussione del ricorrente a sommarie informazioni, documento richiamato nella nota del 6 agosto 2025 del Comando della Legione Carabinieri Veneto. Ritenendo tale atto necessario ai fini della decisione, ha disposto un incombente istruttorio e ha ordinato alla Prefettura di Vicenza di acquisire e depositare il verbale entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. L'esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva sull'annullamento del divieto né sulla sospensione della sua efficacia.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni processuali relative ai poteri istruttori e alla trattazione della controversia.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato nell'oggetto dell'impugnazione con riferimento alla comunicazione all'interessato della possibilità di prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- Quando un documento richiamato dall'amministrazione quale elemento rilevante per l'adozione del provvedimento impugnato non è presente nel fascicolo processuale, il giudice può disporne l'acquisizione d'ufficio, assegnando all'amministrazione un termine per il deposito.
- Se l'acquisizione di un documento necessario per ricostruire i presupposti dell'atto è ancora pendente, l'esame della domanda cautelare può essere rinviato a una successiva camera di consiglio senza anticipare una valutazione definitiva sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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