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Sentenza

Sentenza del 11/10/2018 n. 25216 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia, che aveva annullato tre avvisi di accertamento relativi a dazi doganali, IVA e sanzioni per importazioni del 2011. Il motivo principale riguardava la violazione degli obblighi di motivazione della sentenza: la CTR si era limitata a richiamare in modo astratto gli artt. 157 e 160 del Regolamento CEE n. 2454/1993, senza ricostruire i fatti, distinguere le posizioni delle tre società, indicare i motivi di appello o esaminare gli elementi di prova. L'Agenzia contestava inoltre l'omessa inclusione nel valore doganale delle royalties pagate da P. Italia alla controllante tedesca P. AG e la responsabilità solidale degli spedizionieri S. e Y. Logistics.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, qualificandolo come censura di motivazione apparente. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia, valuti i profili di merito non esaminati e provveda anche sulle spese. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente se le royalties dovessero essere incluse nel valore doganale né se fossero dovute IVA e sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile. L'omissione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della decisione può determinare la nullità della pronuncia.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    Anche la sentenza tributaria deve esporre in modo adeguato i fatti rilevanti e le ragioni della decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La motivazione apparente, non consentendo di comprendere la ratio decidendi e di controllare il percorso logico del giudice, integra un vizio denunciabile in cassazione.

  • Artt. 157 e 160 del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Le royalties e i diritti di licenza possono concorrere al valore doganale quando ricorrono, in concreto e congiuntamente, i presupposti relativi alle merci importate, alla loro natura di condizione della vendita e al soggetto che ne richiede il pagamento.

  • Art. 29 e art. 32 del Regolamento CEE n. 2913/1992

    Disciplinano la determinazione del valore in dogana e gli elementi che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare, inclusi, quando ne ricorrono le condizioni, royalties e diritti di licenza.

  • Art. 303 del D.P.R. n. 43/1973

    Prevede il regime sanzionatorio per irregolarità relative alla dichiarazione doganale, applicabile solo quando sia accertata la violazione che costituisce il presupposto della sanzione.

  • Art. 70 del D.P.R. n. 633/1972

    Collega il trattamento sanzionatorio e fiscale alle violazioni in materia di importazione e IVA doganale, la cui debenza deve essere previamente accertata.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 8053/2014

    La motivazione è apparente quando consiste in una formula di stile, è scollegata dalla fattispecie concreta, non rende riconoscibile la ratio decidendi oppure presenta affermazioni inconciliabili o obiettivamente incomprensibili.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare norme in modo astratto: deve ricostruire i fatti, esaminare le prove e spiegare perché tali norme si applicano al caso concreto.
  • Quando la motivazione non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice, la decisione può essere cassata per motivazione apparente, anche se formalmente contiene una parte motivazionale.
  • In materia doganale, l'inclusione delle royalties nel valore delle merci importate richiede una verifica concreta e congiunta dei presupposti normativi; il semplice riferimento a un contratto di licenza non è sufficiente.
  • L'annullamento per difetto di motivazione non equivale alla vittoria definitiva sul merito: la causa viene normalmente rinviata al giudice di merito per una nuova decisione.
  • Le sanzioni dipendenti dalla maggiore pretesa doganale o IVA devono essere riesaminate alla luce dell'accertamento sull'effettiva debenza dei dazi e dell'IVA.

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