Ordinanza n. 2177/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, 27 febbraio 2026, n. 3793, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, 27 febbraio 2026, n. 3793, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appellante)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio chiedendone la sospensione cautelare. Il testo non espone i motivi specifici dell’appello né individua puntualmente l’atto amministrativo originariamente contestato. Il giudice ha rilevato che l’appello pone questioni meritevoli di approfondimento nella sede propria del merito. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato il rilevante ammontare della richiesta restitutoria e la consistenza delle risorse patrimoniali disponibili della società appellante, risultanti dalla documentazione depositata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere espressamente l’efficacia della sentenza appellata né anticipare una decisione sulla fondatezza dell’appello. Ha fissato la discussione del merito all’udienza pubblica del 10 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando ricorrono esigenze cautelari, di tutelarle mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto l’istanza è stata accolta ai soli fini della definizione accelerata del giudizio.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la presenza di questioni meritevoli di approfondimento nel merito integra una valutazione favorevole sul fumus, ma non comporta di per sé l’accoglimento definitivo dell’impugnazione.
- Il periculum in mora può essere desunto dal rilevante ammontare della pretesa restitutoria, valutato anche in rapporto alle risorse patrimoniali disponibili della parte obbligata.
- Le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, senza necessità di sospendere l’efficacia della sentenza impugnata.
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