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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Consolato Generale d''Italia in Shanghai in data 18.12.2024 prot. n. 2135/2024 ricevuto a mani proprie il 15.1.2025 con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202504565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ritualmente notificata. Non è stata esaminata la legittimità del diniego del visto né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate, avuto riguardo all'andamento della fase cautelare. È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia in Shanghai

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla sede diplomatica italiana di Shanghai sulla domanda di rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, il ricorso è stato nuovamente chiamato per la discussione; prima della decisione il ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso, ritualmente notificata.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio; il testo non collega espressamente a tale norma la decisione sull'estinzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando risulti ritualmente depositata e notificata, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione o della legittimità dell'atto contestato.
  • In presenza di una rinuncia ritualmente notificata, il giudice può definire il giudizio dichiarandone l'estinzione; la regolazione delle spese può essere effettuata in compensazione tenendo conto dell'andamento della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo

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