Ordinanza n. 2714/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, l’-previa adozione delle più opportune misure cautelari- del giudizio di non idoneità all’Avanzamento "ad anzianità" dei Carabinieri Scelti al grado superiore di Appuntato con riferimento al quarto trimestre 2024, espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel verbale n. -OMISSIS- CC e relativo allegato 5 del giorno 5 dicembre 2025 notificato il 17 febbraio 2026 (doc. n. 1), nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale compreso il quadro di avanzamento relativo al quarto trimestre 2024 - in parte qua per la mancata inclusione della ricorrente - con ogni conseguente effetto in termini di trattamento stipendiale e di versamenti contributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di Appuntato, relativo al quarto trimestre 2024, con mancata inclusione nel quadro di avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il giudizio di non idoneità all'avanzamento espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonché gli atti presupposti e conseguenziali, incluso il quadro di avanzamento nella parte relativa alla sua mancata inclusione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di ricorso; il giudice rileva tuttavia che le censure non prospettano effettivi profili di manifesta illogicità o incoerenza dei criteri seguiti nella valutazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente una prognosi favorevole sull'esito del ricorso. Richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, ha affermato che le valutazioni effettuate ai fini dell'avanzamento non richiedono una motivazione analitica e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità o incoerenza dei criteri adottati. Nel caso concreto, le censure non hanno evidenziato tali vizi, sicché non è stato ravvisato il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza di una prognosi favorevole sul ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Le valutazioni effettuate dagli organi competenti ai fini dell'avanzamento del personale militare non richiedono una motivazione analitica.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni relative all'avanzamento del personale militare è limitato alla verifica della manifesta illogicità o dell'incoerenza dei criteri seguiti dall'amministrazione.
- In sede cautelare, la sospensione del giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere negata quando le censure non evidenzino, neppure prima facie, profili di manifesta illogicità o incoerenza della valutazione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →