Cassazione Civile, Ordinanza n. 35577/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra vicini in materia di distanze legali tra costruzioni. In primo grado era stata accolta la domanda dei proprietari di un fondo, con condanna dei vicini a ridurre in pristino una sopraelevazione ritenuta realizzata a distanza inferiore a quella legale, mentre era stata accolta anche la riconvenzionale dei convenuti relativa all'eliminazione di un manufatto in appoggio al muro di confine. In appello la condanna era stata limitata all'arretramento del manufatto in sopraelevazione di 18 cm. I proprietari soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 9, n. 2, del D.M. 1444/1968, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato illegittimamente la normativa tecnica comunale del piano regolatore di Santa Marinella invece della disciplina statale sulle distanze tra fabbricati, che imporrebbe la distanza minima di 10 metri. Rigettato quel ricorso, hanno poi proposto revocazione dell'ordinanza di cassazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte avrebbe supposto erroneamente l'esistenza di un piano particolareggiato o di lottizzazione nella zona interessata, presupposto che nella realtà non sarebbe mai stato adottato dal Comune; secondo i ricorrenti ciò integrerebbe errore di fatto revocatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo ricorso per cassazione sul merito della questione urbanistico-edilizia, affermando che la disciplina comunale era legittimamente applicata in quanto l'art. 9 del D.M. 1444/1968 consente distanze inferiori in presenza di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche. Successivamente, nel giudizio di revocazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso: la doglianza non denunciava un vero errore di fatto percettivo interno al giudizio di legittimità, ma mirava in realtà a contestare l'interpretazione e applicazione delle norme sulle distanze, quindi un error iuris non deducibile con revocazione ex art. 391-bis c.p.c. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 D.M. n. 1444/1968
"sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche"
la norma consente ai comuni, nei casi indicati, di prevedere distanze tra fabbricati inferiori a quelle ordinarie fissate dal decreto statale.
art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
sono stati invocati per censurare la sentenza di appello per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, non in un errore di giudizio o di diritto.
art. 391-bis c.p.c.
il rimedio revocatorio contro le sentenze della Cassazione è inammissibile se il dedotto errore riguarda la falsa applicazione o interpretazione di norme giuridiche.
art. 380-bis c.p.c.
ha consentito la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale base per la definibilità del ricorso con rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di distanze legali tra costruzioni, la disciplina comunale può legittimamente prevedere distanze inferiori a quelle ordinarie fissate dalla normativa statale quando operi la deroga espressamente ammessa dal D.M. 1444/1968 per piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche.
- L'errore revocatorio della sentenza di Cassazione deve essere un errore di percezione su un fatto già introdotto nel giudizio di legittimità, decisivo e incontrovertibile dagli atti; non è deducibile quando la censura, anche se formalmente prospettata come errore di fatto, contesti in realtà l'interpretazione della norma o la valutazione giuridica del fatto.
- Il rimedio della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere usato per rimettere in discussione un error iuris, nemmeno se la parte lo qualifica come falsa percezione della realtà processuale.
- Per configurare l'errore di fatto revocatorio occorre un contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella risultante dagli atti, non una mera diversa lettura delle risultanze documentali o degli atti difensivi.
- Quando il ricorso per cassazione o la revocazione successiva sono rigettati o dichiarati inammissibili e proposti dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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