Cassazione Penale, Sentenza n. 21919/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva accolto il reclamo del detenuto Antonino Accorinti contro l'ordine di servizio del 25/02/2021 della Direzione carceraria. L'ordine imponeva di presentare al direttore dell'istituto, il giorno precedente e per iscritto, la domanda relativa agli scambi di generi alimentari tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità, impedendo di fatto scambi spontanei (es. un piatto di pasta cucinato il giorno prima). Il Ministero ha dedotto che detta regolamentazione costituisce un legittimo contemperamento tra il diritto residuo dei detenuti e le esigenze di sicurezza e monitoraggio (evitare posizioni di supremazia, verificare prescrizioni mediche, controllare flusso di domande), richiamando la Circolare D.A.P. 24/07/2020 e la possibilità per l'amministrazione di predeterminare condizioni e limitazioni. Il ricorso denunciava violazione ed errata applicazione di norme dell'ordinamento penitenziario (tra cui art. 69, comma 6 lett. b) l.n. 354/1975 e disposizioni dell'art. 41-bis) e norme processuali (art. 606 c.p.p.)
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la regolamentazione amministrativa degli scambi di generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità è legittima purché sia ragionevole e non renda l'esercizio del diritto particolarmente gravoso o di fatto inattuabile. Richiamando precedente giurisprudenza (Sez. 1, n. 23373/2025) e la sentenza della Corte costituzionale n. 97/2020, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza e il Magistrato di primo grado hanno travisato la portata del principio costituzionale e hanno sostituito la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione con valutazioni proprie, esorbitando dal loro ruolo. La previsione dell'onere di preavviso di un giorno è stata ritenuta ragionevole e compatibile con lo scambio di un pasto cucinato il giorno prima; la natura del bene (alimentare) non impedisce i controlli richiesti per ragioni di sicurezza o di salute. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo (16/01/2025), con la conseguente definitiva reiezione del reclamo del detenuto.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 41-bis
La disciplina del regime speciale 41-bis autorizza misure restrittive finalizzate alla sicurezza; dopo la sentenza n.97/2020 la Corte ha limitato le previsioni che vietavano lo scambio anche intra-gruppo, ma ha lasciato spazio all'Amministrazione per regolamentare le modalità di scambio purché le limitazioni siano giustificate, motivate e non sproporzionate.
art. 69, comma 6, lett. b), legge n. 354/1975
Norma richiamata dal Ministero nel gravame; la Corte ha comunque ritenuto che la regolamentazione adottata dall'Amministrazione rientri nelle competenze esercitabili nell'ambito del regime speciale, se esercitata in modo ragionevole e motivato.
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 230/2000
Stabilisce la regola generale secondo cui sono consentiti la cessione o lo scambio di beni di modico valore; la Corte ha indicato che tale regola coesiste con la possibilità per l'Amministrazione di disciplinare le modalità dello scambio per esigenze di sicurezza, purché la regolamentazione non renda il diritto illusorio.
Corte costituzionale, sentenza n. 97/2020
"la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti" anziché "la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità"
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte della disciplina che vietava lo scambio anche all'interno dello stesso gruppo di socialità, affermando che il divieto era sproporzionato; tuttavia ha precisato che l'Amministrazione può comunque disciplinare modalità e condizioni degli scambi per ragioni di sicurezza, con esigenze motivate e sindacabilità giudiziale.
Circolare D.A.P. 24/07/2020
Prevede l'obbligo, nella prassi amministrativa, di presentare domanda per lo scambio di beni di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità; la Corte ha ritenuto che simili prescrizioni organizzative possono essere legittime se mantengono margini di ragionevolezza e non risultano afflittive in modo sproporzionato.
Sez. 1, n. 23373 del 29/05/2025 (giurisprudenza di legittimità)
Precedente della Corte che ha ritenuto legittima la regolamentazione amministrativa (es. domanda presentata il giorno precedente) degli scambi di generi alimentari tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, purché non renda l'esercizio del diritto particolarmente gravoso.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma processuale citata nel ricorso per individuare le ragioni di cassazione; la Corte ha comunque ritenuto il ricorso fondato e ha annullato le decisioni impugnate per difetto di adeguato bilanciamento delle posizioni.
Massime di principio
- L'amministrazione penitenziaria può disciplinare le modalità di scambio di beni di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità per ragioni di sicurezza, a condizione che le misure siano ragionevoli e non rendano l'esercizio della facoltà impossibile o eccessivamente gravoso.
- Le restrizioni organizzative (es. richiesta scritta con preavviso di un giorno) sono legittime se consentono controlli di sicurezza e sanitari e prevedono comunque la possibilità di richieste occasionali o eccezionali.
- La natura del bene (ad es. generi alimentari o un pasto preparato il giorno prima) non esclude a priori la possibilità di richiedere autorizzazioni preventive: non può costituire di per sé motivo per dichiarare illegittima una misura di controllo, salvo che la misura risulti sproporzionata nella pratica.
- Il giudice di sorveglianza deve operare un bilanciamento motivato fra libertà residuali del detenuto e esigenze di prevenzione: non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione discrezionale delle misure tecniche, ma può sindacarne la ragionevolezza e la motivazione caso per caso.
- Le limitazioni stabilite dall'amministrazione devono essere motivate e giustificate da specifiche esigenze concrete; al contempo devono prevedere modalità operative che non ne rendano illusorio il diritto degli interessati.
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