Sentenza n. 3106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2300/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria e disposto la cancellazione dell'ipoteca
Esito
La controversia
Il destinatario aveva impugnato la comunicazione di ADER relativa all'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973, nonché gli atti presupposti e conseguenti, contestando la riscossione coattiva del prelievo supplementare sul latte relativo alla campagna 2014/2015. Il ricorso di primo grado deduceva la violazione dell'art. 4 d.l. n. 27/2019, dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere, violazione procedimentale, carenza di motivazione e istruttoria, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità e correttezza e domanda risarcitoria. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo venuto meno il titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, sulla base dell'annullamento del prelievo disposto da altra pronuncia. AVEPA ha appellato deducendo l'inammissibilità del ricorso originario in relazione alla natura del prelievo quale recupero di aiuti di Stato, l'autonomia della lista di prelievo rispetto all'intimazione di pagamento e la violazione del giudicato derivante dalla definitività dell'intimazione presupposta. Nel corso dell'appello AVEPA ha chiesto la cessazione della materia del contendere, poiché ADER aveva cancellato in autotutela l'iscrizione ipotecaria il 14 novembre 2019, per violazione della sospensione legale delle procedure di riscossione prevista dall'art. 4 d.l. n. 27/2019.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. L'iscrizione ipotecaria era stata cancellata in autotutela da ADER il 14 novembre 2019, sicché il provvedimento impugnato non esisteva più. La cancellazione aveva inoltre soddisfatto integralmente la pretesa azionata in primo grado, poiché la ragione dell'autotutela coincideva con il motivo posto a fondamento del ricorso originario, relativo alla violazione della sospensione ex lege delle procedure di riscossione. Non sono stati esaminati nel merito i motivi d'appello relativi all'ammissibilità del ricorso, all'autonomia della lista di prelievo e al giudicato. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate in ragione del comportamento complessivo delle parti e della mancata opposizione dell'appellato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'annullamento o la modifica dell'atto impugnato soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente.
art. 4 d.l. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
Ha previsto una sospensione ex lege delle procedure di riscossione coattiva relative ai residui di gestione dei ruoli emessi da AGEA o dalle Regioni, per garantire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione; nel caso concreto l'iscrizione è stata ritenuta effettuata in violazione della sospensione legale della riscossione.
art. 2909 c.c.
Richiamato dall'appellante in relazione alla dedotta definitività dell'intimazione presupposta, ma non esaminato per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione elimina in autotutela l'atto impugnato e tale intervento soddisfa integralmente la pretesa dedotta dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sul merito.
- Quando la sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato coincide con la ragione di illegittimità posta a fondamento del ricorso, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi residui.
- La cancellazione in autotutela di un'iscrizione ipotecaria effettuata durante il giudizio determina il venir meno dell'oggetto della controversia; se la cancellazione soddisfa integralmente la domanda di annullamento, l'esito processuale è la cessazione della materia del contendere e non l'accoglimento nel merito.
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