Cassazione Penale, Sentenza n. 4348/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art.116, comma 15, D.Lgs. n.285/2002 (commesso il 13/10/2017). Due motivi: 1) vizio di motivazione e erronea esclusione dell'applicabilità dell'art.131-bis c.p. (non sarebbe stata adeguatamente valutata la effettiva offensività/tenuità della condotta, essendosi i giudici limitati a considerare la sussistenza di precedenti penali); 2) violazione di legge per erronea conversione della pena detentiva in multa (reclusione invece di arresto -> la pena contravvenzionale avrebbe dovuto essere convertita in ammenda e non in multa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito: la sussistenza di due precedenti specifici ha legittimato la conclusione sulla abitualità/negativa personalità e, quindi, sull'esclusione del beneficio dell'art.131-bis c.p. Il secondo motivo è stato invece accolto: la conversione era erronea (era dovuta l'ammenda per reato contravvenzionale). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corretta; la reclusione è stata sostituita con l'ammenda di euro 9.000 (calcolata dai giudici di merito in euro 75 per ogni giorno di pena). Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art.116, comma 15, D.Lgs. n.285/2002
presente nel capo di imputazione (reato commesso il 13/10/2017)
Norma del Codice della Strada che ha costituito il fatto contestato; utilizzata come titolo di reato per la condanna di merito
art.131-bis c.p.
richiamato nel primo motivo di ricorso come causa di non punibilità per tenuità dell'offesa
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente escluso l'applicabilità del beneficio, sulla base dell'abitualità del comportamento (due precedenti specifici) e della negativa personalità dell'imputato
art.133 c.p.
richiamato dai giudici di merito ai fini della valutazione della tenuità dell'offesa
Applicato per valutare la gravità e la personalità del reo; la Corte ha confermato che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti dalla norma, bastando l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti
legge n.689/1981, art.59, lett. i)
richiamata in relazione alla conversione delle pene
La Corte ha sottolineato l'errore nella conversione: per i reati contravvenzionali la pena detentiva prevista (arresto) si converte in ammenda, non in multa
art.135 c.p.
menzionato per il computo dell'ammenda (euro 75 per ogni giorno di pena detentiva)
Utilizzato per il calcolo della misura pecuniaria sostitutiva della pena detentiva ai fini della sostituzione operata dalla Corte
art.620, lett. 1, c.p.p.
citato come norma che consente l'annullamento senza rinvio
Permette alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e sostituire direttamente la statuizione impugnata quando non sono richieste valutazioni di tipo discrezionale
Massime di principio
- L'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis c.p.) può essere esclusa quando emergono elementi di abitualità: la presenza di almeno due illeciti, oltre a quello in esame, può costituire ostativo.
- I giudici possono valutare la tenuità dell'offesa richiamando i criteri dell'art.133 c.p.; non è necessario analizzare tutti gli elementi indicati dalla norma, basta motivare sui criteri ritenuti rilevanti.
- Per reati contravvenzionali la conversione della pena detentiva deve avvenire nella pena dell'ammenda (non in multa); un errore formale in tal senso può essere corretto dalla Cassazione con annullamento e sostituzione senza rinvio se non sono coinvolte valutazioni discrezionali.
- Se la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva è già determinata dai giudici di merito in base alle norme (es. calcolo in euro per giorno di pena ai sensi dell'art.135 c.p.), la Cassazione può applicarla direttamente.
- In ricorso è utile distinguere doglianze di merito (valutazioni discrezionali e di fatto) da errori di diritto o vizi formali: i primi sono più difficili da riformare in cassazione, i secondi possono dare luogo a correzioni dirette anche senza rinvio.
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