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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4348/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art.116, comma 15, D.Lgs. n.285/2002 (commesso il 13/10/2017). Due motivi: 1) vizio di motivazione e erronea esclusione dell'applicabilità dell'art.131-bis c.p. (non sarebbe stata adeguatamente valutata la effettiva offensività/tenuità della condotta, essendosi i giudici limitati a considerare la sussistenza di precedenti penali); 2) violazione di legge per erronea conversione della pena detentiva in multa (reclusione invece di arresto -> la pena contravvenzionale avrebbe dovuto essere convertita in ammenda e non in multa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito: la sussistenza di due precedenti specifici ha legittimato la conclusione sulla abitualità/negativa personalità e, quindi, sull'esclusione del beneficio dell'art.131-bis c.p. Il secondo motivo è stato invece accolto: la conversione era erronea (era dovuta l'ammenda per reato contravvenzionale). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corretta; la reclusione è stata sostituita con l'ammenda di euro 9.000 (calcolata dai giudici di merito in euro 75 per ogni giorno di pena). Il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art.116, comma 15, D.Lgs. n.285/2002

    presente nel capo di imputazione (reato commesso il 13/10/2017)

    Norma del Codice della Strada che ha costituito il fatto contestato; utilizzata come titolo di reato per la condanna di merito

  • art.131-bis c.p.

    richiamato nel primo motivo di ricorso come causa di non punibilità per tenuità dell'offesa

    La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente escluso l'applicabilità del beneficio, sulla base dell'abitualità del comportamento (due precedenti specifici) e della negativa personalità dell'imputato

  • art.133 c.p.

    richiamato dai giudici di merito ai fini della valutazione della tenuità dell'offesa

    Applicato per valutare la gravità e la personalità del reo; la Corte ha confermato che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti dalla norma, bastando l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti

  • legge n.689/1981, art.59, lett. i)

    richiamata in relazione alla conversione delle pene

    La Corte ha sottolineato l'errore nella conversione: per i reati contravvenzionali la pena detentiva prevista (arresto) si converte in ammenda, non in multa

  • art.135 c.p.

    menzionato per il computo dell'ammenda (euro 75 per ogni giorno di pena detentiva)

    Utilizzato per il calcolo della misura pecuniaria sostitutiva della pena detentiva ai fini della sostituzione operata dalla Corte

  • art.620, lett. 1, c.p.p.

    citato come norma che consente l'annullamento senza rinvio

    Permette alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e sostituire direttamente la statuizione impugnata quando non sono richieste valutazioni di tipo discrezionale

Massime di principio

  • L'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis c.p.) può essere esclusa quando emergono elementi di abitualità: la presenza di almeno due illeciti, oltre a quello in esame, può costituire ostativo.
  • I giudici possono valutare la tenuità dell'offesa richiamando i criteri dell'art.133 c.p.; non è necessario analizzare tutti gli elementi indicati dalla norma, basta motivare sui criteri ritenuti rilevanti.
  • Per reati contravvenzionali la conversione della pena detentiva deve avvenire nella pena dell'ammenda (non in multa); un errore formale in tal senso può essere corretto dalla Cassazione con annullamento e sostituzione senza rinvio se non sono coinvolte valutazioni discrezionali.
  • Se la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva è già determinata dai giudici di merito in base alle norme (es. calcolo in euro per giorno di pena ai sensi dell'art.135 c.p.), la Cassazione può applicarla direttamente.
  • In ricorso è utile distinguere doglianze di merito (valutazioni discrezionali e di fatto) da errori di diritto o vizi formali: i primi sono più difficili da riformare in cassazione, i secondi possono dare luogo a correzioni dirette anche senza rinvio.

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