Sentenza del 22/03/2019 n. 8116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava sanzioni doganali irrogate ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D. per l'importazione, dal Venezuela nel periodo 2007-2008, di lamiere e nastri di alluminio accompagnati da certificati di origine preferenziale Form A i cui timbri non erano conformi agli specimen trasmessi dalle autorità venezuelane alla Commissione europea. La contribuente sosteneva che l'art. 303 T.U.L.D. consentisse sanzioni solo per difformità relative a quantità, qualità e valore delle merci, e non anche per l'origine. La Corte ha inoltre escluso l'efficacia del giudicato esterno invocato dalla contribuente, poiché, essendosi formato prima della sentenza d'appello, avrebbe dovuto essere fatto valere mediante revocazione e non mediante ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR Toscana che aveva annullato le sanzioni e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame anche degli ulteriori motivi di appello rimasti assorbiti e per la regolazione delle spese. La Corte ha stabilito che il riferimento alla difformità della qualità della merce nell'art. 303 T.U.L.D. comprende anche l'origine della merce, trattandosi di un elemento essenziale della dichiarazione doganale. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini delle sanzioni, la buona fede o la mancata consapevolezza dell'importatore circa la falsità dei certificati Form A.
Norme richiamate
Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle Leggi Doganali)
La sanzione prevista dall'art. 303 T.U.L.D. riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse.
La nozione di qualità della merce deve essere interpretata estensivamente, e non analogicamente, includendo anche il dato di origine. Sono quindi sanzionabili le difformità relative all'origine dichiarata, oltre a quelle concernenti valore, quantità e caratteristiche della merce.
Art. 81 del Regolamento CEE n. 2454/1993
I certificati Form A devono rispettare i requisiti formali e gli specimen dei timbri comunicati dalle autorità competenti; la difformità dei timbri può mettere in discussione la validità dell'attestazione dell'origine preferenziale.
Art. 1306 del codice civile
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.
Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può, in astratto, essere fatto valere dagli altri coobbligati, purché non sia fondato su ragioni personali. Tuttavia, devono essere rispettate le regole processuali sul rimedio e sul momento in cui il giudicato si è formato.
Art. 295 del codice di procedura civile
La sospensione necessaria del processo non è stata ritenuta applicabile, poiché i procedimenti relativi al merito delle riprese doganali erano trattati congiuntamente.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
La violazione o falsa applicazione dell'art. 303 T.U.L.D. costituiva il motivo del ricorso per cassazione dell'Agenzia, ritenuto fondato dalla Corte.
Principi sul giudicato esterno e sulla revocazione
Quando il giudicato esterno si forma nel corso del giudizio di secondo grado e non viene eccepito nel medesimo giudizio, la sentenza d'appello difforme è impugnabile con revocazione e non con ricorso per cassazione.
Se una decisione rilevante diventa definitiva prima della sentenza d'appello, la parte interessata deve tempestivamente dedurla nel giudizio d'appello; se la sentenza viene comunque pronunciata in contrasto, il rimedio è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 luglio 1997, causa C-97/95
Una volta accertata la falsità del certificato di origine, la buona fede e la diligenza del dichiarante non escludono automaticamente le conseguenze doganali, poiché il rischio commerciale derivante da comportamenti scorretti dei fornitori grava sull'operatore economico.
Massime di principio
- Nel diritto doganale, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e può rientrare nelle difformità sanzionabili relative alla qualità, anche quando la norma non menziona espressamente l'origine.
- L'uso di certificati di origine preferenziale formalmente irregolari o falsi può comportare il recupero dei dazi e l'applicazione di sanzioni, anche se l'importatore sostiene di aver agito in buona fede.
- Gli operatori economici devono verificare, per quanto ragionevolmente possibile, l'affidabilità e la regolarità della documentazione d'origine fornita dai propri partner commerciali e possono adottare clausole contrattuali o controlli per distribuire il rischio.
- Un giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può avere effetti riflessi sugli altri coobbligati, ma la sua applicazione dipende dalla natura della decisione e dal rispetto del corretto rimedio processuale.
- Quando il giudicato esterno si forma prima della sentenza d'appello, deve essere dedotto nel giudizio d'appello; se la sentenza non lo considera, normalmente occorre proporre revocazione, non introdurre per la prima volta la questione in cassazione.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva condanna del contribuente: stabilisce il principio di diritto e rimette al giudice di rinvio l'esame concreto degli ulteriori profili della controversia.
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