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Ordinanza

Ordinanza n. 11582/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione sull’istanza di riconoscimento del titolo di studio relativo al percorso di formazione degli insegnanti di sostegno, conseguito in Spagna e finalizzato all’insegnamento nella classe di concorso ADSS, presentata dalla ricorrente al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 13.3.2024.

Giustizia amministrativa202506357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che l'istanza depositata dopo la sentenza di accoglimento non integrasse una rinuncia al ricorso tale da richiedere una nuova statuizione giurisdizionale, ma fosse più propriamente qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non necessita di intermediazione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo estero per l'insegnamento di sostegno nella classe di concorso ADSS

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva proposto ricorso contro il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 13 marzo 2024, avente a oggetto il riconoscimento del titolo di studio conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno. Il giudizio era già stato definito con sentenza della Sezione, che aveva accolto il ricorso, ordinato all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e nominato un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Con istanza depositata il 10 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, intendendo iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE, la cui iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia alla domanda di riconoscimento.

Massime di principio

  • Dopo la pronuncia di una sentenza favorevole, la parte vittoriosa può rinunciare agli effetti favorevoli da essa prodotti; tale rinuncia costituisce una scelta unilaterale della parte e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giudiziale.
  • Quando l'istanza successiva alla definizione del giudizio è qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, anziché come rinuncia al ricorso ancora pendente, il giudice deve dichiarare il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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