Sentenza n. 3062/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4367/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4367/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 6 giugno 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 13 febbraio 2026, e il Ministero aveva comunque persistito nell'inadempimento. Sono stati chiesti l'accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l'ordine di ottemperanza entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata non era stata impugnata e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente, o un funzionario delegato, stabilendo che il commissario operi secondo le modalità indicate in motivazione. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini decadenziali, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero nella misura di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione presuppone l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1 l. n. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale azionato in ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 55; art. 56; art. 71
Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione delle spese e del compenso del commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato, unitamente all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale n. 75 del 3 dicembre 1991, per la disciplina del rimborso relativo all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza esecutiva non è stata impugnata, ciò è attestato dalla cancelleria ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento puntuale e integrale del titolo giudiziale e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrendo dall'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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