Cassazione Penale, Ordinanza n. 03155/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del G.I.P. era stata applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella stessa decisione era stata disposta, ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, deduceva un unico motivo: mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla misura dell'espulsione, ritenuta applicata senza i necessari presupposti. La Corte osserva però che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già respinto analoghe doglianze valorizzando la pericolosità sociale del prevenuto; il motivo si limitava a riproporre le stesse censure già formulate in appello, senza un confronto critico specifico con le ragioni del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché non effettivamente diretto contro la motivazione della sentenza impugnata, ma meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello e già motivate come infondate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio a quo.
art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato quale fondamento dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, subordinata alla valutazione dei presupposti applicativi.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice del reato di stupefacenti oggetto della condanna concordata.
artt. 581 e 591 c.p.p.
Le impugnazioni devono contenere motivi specifici e il mancato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Applicato come base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, con specifico confronto con la sua motivazione; la mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello non soddisfa l'onere di specificità.
- È inammissibile il ricorso che si limita a lamentare in modo generico carenza o illogicità della motivazione senza misurarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
- Quando la sentenza impugnata ha già risposto in modo congruo alle censure sulla misura dell'espulsione dello straniero, la reiterazione delle medesime doglianze in cassazione non integra un motivo deducibile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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