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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5975/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Fallimento AIP S.r.l. aveva impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato la prevalenza della confisca sul pignoramento relativo al quadro di Pablo Picasso denominato Natura Morta Compotier et tasse, chiedendo che prevalesse il pignoramento disposto nel 2016 a garanzia delle obbligazioni civilistiche del reato di bancarotta. Contestava inoltre la competenza del giudice monocratico e invocava il criterio della prevalenza degli interessi dei creditori (par condicio). Consonni Fabrizio, intervenuto quale erede di Consonni Fiorenzo, deduceva di essere titolare di un diritto di proprietà pro-quota (80%) sull'opera, rilevando che la confisca a suo carico sarebbe stata disposta dopo la morte del de cuius (quindi l'opera sarebbe entrata legittimamente nell'asse ereditario); denunciava inoltre omissione di pronuncia sulle sue istanze e violazioni procedurali e di diritti fondamentali (art. 25 Cost., art. 7 CEDU). Entrambi i ricorsi hanno dedotto vizi di motivazione e violazioni normative (art. 104-bis disp. att., artt. 125 e 666 c.p.p., art. 240-bis c.p., art. 665 c.p.p., art. 100 c.p.p., norme del Codice Antimafia e del d.lgs. n. 159/2011).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato inammissibile il ricorso di Consonni Fabrizio perché sottoscritto da difensore privo della procura speciale richiesta per i terzi interessati (art. 100 c.p.p.), condannandolo alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; 2) rigettato il ricorso della Curatela del Fallimento AIP S.r.l., confermando l'ordinanza impugnata che aveva dichiarato la prevalenza della confisca (disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 poi confluito nell'art. 240-bis c.p. e/o la confisca ex art. 240-bis c.p.) sul pignoramento convertito da sequestro conservativo, con acquisizione dell'opera allo Stato libera da oneri e pesi. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. e delle regole del Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/2011, art. 55 e art. 45) che stabiliscono l'insensibilità dei beni sequestrati/finalizzati alla confisca rispetto alle procedure esecutive e la estinzione delle procedure esecutive per i beni definitivamente confiscati. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 665, comma 4-bis c.p.p. alla fattispecie (quella norma regola questioni interne al tribunale, non il rapporto tra GIP e Tribunale).

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, può proporre ricorso in esecuzione solo tramite difensore munito di procura speciale; la mancanza della procura determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen.

    Estende le disposizioni del Codice Antimafia (titolo IV del libro I del d.lgs. n. 159/2011) ai casi di confisca ex art. 240-bis c.p.; la Corte l'ha ritenuta applicabile e conseguentemente ha attribuito prevalenza alla confisca 'allargata' sul pignoramento.

  • art. 665 cod. proc. pen., commi 4 e 4-bis

    La competenza a decidere sull'incidente di esecuzione spetta al giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile; il comma 4-bis (attribuzione al collegio in caso di provvedimenti emessi in composizione monocratica e collegiale) non si applica tra giudice per le indagini preliminari e tribunale collegiale, per cui il GIP era competente essendo la sua sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

  • art. 55 d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia)

    Dopo il sequestro finalizzato alla confisca non possono proseguire azioni esecutive; le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene provvedimento definitivo di confisca. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inefficace il pignoramento.

  • art. 45, comma 1 d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce l'acquisizione allo Stato dei beni confiscati liberi da oneri e pesi; la Corte ha disposto l'acquisizione dell'opera allo Stato in ossequio a tale norma.

  • art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (ora art. 240-bis cod. pen.)

    Disciplina la 'confisca allargata' per beni di valore sproporzionato rispetto alle risorse del condannato; la Corte ha considerato la confisca così disposta come prevalente rispetto al pignoramento.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca obbligatoria per reati tributari (art. 11 d.lgs. n. 74/2000); la confisca disposta in quel procedimento è stata richiamata a titolo storico, ma la risoluzione della conflittualità tra misure è stata affrontata con i principi del Codice Antimafia e art. 55 d.lgs. 159/2011.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma confluita che regola la confisca per reati con beni di valore sproporzionato; applicata nella logica della prevalenza della misura penale ablativa obbligatoria sulle esecuzioni civili.

  • art. 314 cod. pen. e art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Delitti per i quali erano state disposte confische nel corso dei diversi procedimenti: la Corte ha riconosciuto la legittimità delle confische disposte nei rispettivi procedimenti penali.

  • art. 24 e seguenti d.lgs. n. 159/2011 (richiamati)

    Richiami relativi alla disciplina antimafia; la Corte ha precisato quali norme del Codice Antimafia sono applicabili (titolo IV del libro I) e ha escluso l'irrilevanza di altre norme richiamate impropriamente.

  • art. 125 e art. 666 cod. proc. pen. (richiamati)

    Richieste procedurali e di partecipazione del terzo interessato sono state esaminate: la Corte ha ritenuto che le domande del terzo non fossero state formulate secondo i presupposti per ammettere il ricorso in cassazione (mancanza di procura speciale) e che il merito della prevalenza fosse stato correttamente deciso applicando le norme antimafia.

  • art. 25 Cost. e art. 7 CEDU (richiamati)

    Richieste invocate dal terzo in termini di tutela dei diritti fondamentali non hanno trovato accoglimento: la Corte non ha ravvisato violazioni tali da giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Se su uno stesso bene gravano sia un pignoramento/esecuzione civile sia un sequestro preventivo finalizzato alla confisca divenuto definitivo (confisca 'allargata' ex art. 240-bis o equivalenti), prevale la confisca: le procedure esecutive si estinguono per quel bene e l'atto di pignoramento diventa inefficace.
  • La competenza per decidere sull'incidente di esecuzione spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile; la regola di attribuzione al collegio (art. 665, comma 4-bis) è interna alla struttura del tribunale e non si estende ai rapporti tra GIP/giudice per le indagini preliminari e tribunale collegiale.
  • I terzi interessati che agiscono in procedimenti di esecuzione devono essere assistiti da difensore munito di procura speciale (art. 100 c.p.p.): l'assenza di tale procura rende inammissibile il ricorso di terzi.
  • Le norme del Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/2011) possono essere estese alle confische previste dall'ordinamento penale (tramite art. 104-bis disp. att. c.p.p.), e, in presenza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l'interesse pubblico alla sottrazione del bene al commercio giuridico prevale sugli interessi concorrenziali dei creditori.
  • Se il bene confiscato era già oggetto di procedura concorsuale o pignoramento, i creditori che perdono la garanzia sul bene acquisito dallo Stato devono rivalersi su altri beni del debitore o far valere i loro crediti con strumenti diversi, non ottenendo automaticamente soddisfazione dalla vendita del bene confiscato.
  • Questioni di sproporzione o di limitazione della confisca per valore rispetto a provvisionale o altri importi devono essere sollevate e provate nei limiti e nelle forme di causa appropriate; tuttavia, quando la confisca obbligatoria sussiste, essa prevale anche se il valore del bene eccede l'entità del credito civilistico considerato.

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