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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42623/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era accusato di aver esibito a ufficiali di polizia la carta di identità del fratello indicando le generalità di quest'ultimo, pur essendovi apposta la propria fotografia. In primo grado era stato condannato per il reato di cui al capo B (art. 495 c.p.) e assolto dal capo A (art. 497-bis c.p.). Il Pubblico Ministero aveva appellato l'assoluzione (procedura prevista dall'art. 593 c.p.p.) e in appello l'imputato è stato condannato anche per il capo A. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 49, comma 2, c.p. (tesi del "falso grossolano" e reato impossibile); 2) vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente spiegato il superamento della valutazione del Tribunale, risultando contraddittoria sulla "apparente genuinità" del documento e sui successivi "dubbi di difformità"; 3) vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, per non aver considerato elementi relativi alla minore offensività della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le doglianze sul reato impossibile: il documento esibito era materiale e formalmente corrispondente a un documento regolarmente rilasciato (modulo autentico, timbri, firma apparente), pertanto non era intrinsecamente inidoneo a trarre in inganno una persona comune al momento del controllo (giudizio ex ante). La falsità non era manifestamente percepibile dal documento stesso ma emersa solo dopo approfondimenti; di conseguenza non sussisteva il "falso grossolano" idoneo a integrare il reato impossibile. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto motivata la decisione di non concederle in considerazione della gravità della condotta (finalizzata a sottrarsi all'esecuzione di un'ordinanza cautelare) e dei plurimi precedenti penali, rilevando che il ricorrente non aveva indicato elementi positivi tali da giustificare la mitigazione della pena. Perciò il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma sul falso in relazione alla falsità di documenti di identificazione; applicata per valutare la responsabilità per l'esibizione del documento contraffatto o alterato.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Capo di imputazione originariamente oggetto di assoluzione in primo grado e riqualificato/confermato in appello; rilevante nel quadro complessivo delle contestazioni documentali.

  • art. 49, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina il "reato impossibile" per inidoneità assoluta dell'azione o inesistenza dell'oggetto; la Corte precisa che l'inidoneità va valutata ex ante e in concreto e che nei reati di falso il concetto si traduce nel "falso grossolano" solo se la falsità è macroscopicamente percepibile dal documento stesso.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di impugnare in appello il capo assolutorio; qui giustifica la trattazione unitaria in appello anche del capo già condannato in primo grado.

  • art. 580 cod. proc. pen.

    Regola la procedura di trattazione dell'impugnazione quando è proposto appello dal pubblico ministero e dall'imputato; citato per giustificare la forma dell'appello relativa a entrambi i capi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di articolazione del ricorso per cassazione (limiti soggettivi o di motivazione); indicato come vincolo nella esposizione dei motivi del ricorso.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e funzione delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che le attenuanti richiedono la presenza di elementi positivi specifici che giustifichino la diminuzione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e a somme a titolo di ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il concetto di "reato impossibile" (art. 49, comma 2, c.p.) va valutato con un giudizio ex ante e in concreto: l'inidoneità dell'azione deve essere intrinseca e originaria, non derivante da accertamenti successivi o estrinseci.
  • Nel caso di falsi documentali il "falso grossolano" che esclude la punibilità si configura solo quando la falsità è macroscopicamente percepibile dal documento stesso (es. modulo privo di segni ufficiali), non quando la falsità emerge da controlli esterni o comparazioni posteriori.
  • Se al momento dell'esibizione il documento appare autentico a una persona comune (modulo autentico, timbri, firma, fotografia coerente), la condotta è idonea potenzialmente a trarre in inganno e dunque punibile.
  • Il pubblico ministero può impugnare l'assoluzione e ottenere la riforma in appello; la trattazione dell'impugnazione può avvenire secondo modalità che coinvolgono entrambi i capi secondo le regole processuali citate.
  • Le circostanze attenuanti generiche non sono riconosciute per default: chi invoca attenuanti deve fornire elementi di merito positivi e specifici che giustifichino la diminuzione della pena; l'assenza di tali elementi legittima il diniego motivato del giudice.
  • La motivazione del giudice di appello deve essere valutata nel suo complesso: espressioni apparentemente sintetiche o ambigue vanno lette alla luce dell'intero percorso argomentativo e delle conclusioni cui il giudice è pervenuto.
  • In cassazione i ricorsi manifestamente infondati o non rispettosi dei limiti procedurali possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e ad ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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