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Ordinanza

Ordinanza n. 1744/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quinta ter) n. 5869, pubblicata il 30 marzo 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’esclusione di un operatore economico all’esito della verifica dell’anomalia dell’offerta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’ATER ha appellato la sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di un operatore economico e annullato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, disponendo la rinnovazione della verifica dell’anomalia secondo una metodologia diversa da quella utilizzata dall’amministrazione. In via incidentale, l’ATER ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza, rappresentando di avere comunque avviato, in osservanza della provvisoria esecutività della decisione, la rinnovazione del procedimento di verifica delle offerte anomale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata. Il Collegio ha ritenuto sussistenti, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e anche in considerazione della fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito del 18 giugno 2026, i presupposti per impedire la prosecuzione delle operazioni di verifica. La prosecuzione nel breve periodo avrebbe potuto condurre all’adozione di nuovi provvedimenti lesivi nei confronti degli operatori economici eventualmente pretermessi, con il rischio di generare ulteriore contenzioso. La decisione non definisce il merito dell’appello, rinviato all’udienza pubblica già fissata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado può essere sospesa quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la sua esecuzione immediata rischi di produrre nuovi provvedimenti lesivi e ulteriore contenzioso prima della ravvicinata definizione del merito.
  • La fissazione dell’udienza pubblica di merito in tempi brevi può concorrere a giustificare la sospensione cautelare dell’esecuzione della sentenza, quando sia preferibile preservare la situazione procedimentale esistente fino alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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