Cassazione Civile, Ordinanza n. 19201/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento di un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti della società contribuente. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. e, dall'altro, la violazione degli artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. n. 331/1993 e dell'art. 2729 c.c. Successivamente, prima della decisione, la stessa Agenzia ha depositato istanza dichiarando che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, con pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dall'Agenzia ricorrente, dalla quale risultava il perfezionamento della definizione agevolata della controversia da parte della contribuente, e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che, in base alla disciplina della definizione agevolata e alla regola sulle spese del processo estinto, le spese restano a carico di chi le ha anticipate; nel caso concreto ha disposto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza di merito per difetto di motivazione.
art. 61 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e all'art. 132 c.p.c. ai fini della censura di violazione processuale.
art. 132 c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, dedotta come violata.
art. 62-bis D.L. n. 331/1993
richiamato quale norma sostanziale asseritamente violata nella valutazione dell'accertamento tributario.
art. 62-sexies D.L. n. 331/1993
richiamato quale norma sostanziale asseritamente violata nella valutazione dell'accertamento tributario.
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alla disciplina delle presunzioni semplici.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
indicato come vizio processuale fatto valere nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato come vizio di violazione di legge fatto valere nel secondo motivo di ricorso.
art. 6 D.L. n. 119/2018
utilizzato come base normativa della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, il cui perfezionamento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
"Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
richiamato per regolare le spese del processo estinto a seguito di definizione agevolata.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato in conformità alla disciplina delle spese nei processi tributari estinti.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite tributaria, quando sia documentata e perfezionata con il pagamento dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- Nel processo tributario estinto per effetto della definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale per cui restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione compatibile con la decisione.
- Quando la parte ricorrente stessa chiede la declaratoria di estinzione per intervenuta definizione della controversia, la Corte prende atto della sopravvenienza senza esaminare i motivi originari di ricorso.
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