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Ordinanza

Ordinanza n. 1323/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Delibera del Direttore Generale dell'A.O.R.N. Santobono – Pausilipon n. 834 del 16.12.2025, notificata al RTI ricorrente a mezzo pec in data 17.12.2025, avente ad oggetto “Aggiudicazione della procedura di gara aperta ex art. 71, D.lgs. 36/2023, per l’affidamento di durata quinquennale dei servizi per la gestione del cup aziendale, sportello, front office, gestione ricoveri, back office, call center e altri servizi di supporto informatico - importo a base di gara € 7.500.000,00 oltre iva e oneri per la sicurezza - CIG B5CC585ADC all’O.E. Acapo cooperativa sociale integrata per l’importo complessivo offerto di € 7.345.799,20 oltre IVA e oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00 - Autorizzazione alla prosecuzione delle prestazioni di cui al contratto rep. n. 401 del 4.9.2019 sino al 31.1.2026 da parte dell’attuale affidatario R.T.I. Acapo (mandante) – Gesco (mandataria) nelle more della stipula del contratto e dell’effettivo subentro del nuovo contraente –CIG 7338724A9E; 2) della graduatoria definitiva relativa alla gara di cui al precedente punto 1); 3) di tutti i Verbali e decisioni delle operazioni di gara, nessuno escluso. nonché per la declaratoria di inefficacia, ex art.121-122 c.p.a., del contratto eventualmente stipulato nelle more della conclusione del presente giudizio con la ditta aggiudicataria; e per l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua; e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’affidamento della commessa, o, in subordine, laddove non sia possibile, in forma generica per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto della mancata aggiudicazione; nonché per l'annullamento del provvedimento prot. 0027725 del 30/12/2025, con il quale del Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'AORN Santobono-Pausilipon ha solo parzialmente (e non in maniera satisfattiva) “oscurando gli elementi dell’offerta tecnica costituenti segreti tecnici e commerciali” riscontrato l'istanza di ostensione documentale, registro sistema SIAPS n. PI158503-25 del 22.12.2025, formulata dal RTI ricorrente e tesa – tra l'altro – ad ottenere “Tutta la documentazione amministrativa prodotta dall’aggiudicatario. L’offerta tecnica integrale presentata dall’aggiudicatario; L’offerta economica presentata dall’aggiudicatario compresi gli eventuali giustificativi presentati a seguito dell’attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e il relativo verbale di valutazione della documentazione prodotta; ogni altro documento presupposto, connesso e/o collegato”; nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti di cui all'istanza indicata sub 5); II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G.S.M. (GESTIONE SERVIZI MULTISERVICE) SOC. COOP. SOCIALE il 23.4.2026: 1) della Delibera del Direttore Generale dell'A.O.R.N. Santobono – Pausilipon n. 200 del 18.03.2026, avente ad oggetto “Conferma dell'aggiudicazione disposta con Delibera n. 834 del 16.12.2025, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del TAR Campania – Napoli n. 1503 del 03.03.2026, per l’affidamento di durata quinquennale dei servizi per la gestione del cup aziendale, sportello, front office, gestione ricoveri, back office, call center e altri servizi di supporto informatico - importo a base di gara € 7.345.799,20, oltre IVA e oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00 CIG B5CC585ADC – ESECUZIONE IMMEDIATA”; 2) del Verbale n. 6 del 12.03.2026, con il quale la Commissione di Gara, “all'esito del nuovo esame effettuato in ottemperanza all'ordinanza del TAR Campania, Napoli n. 1503/2026, conferma i giudizi espressi come da verbale n. 4 del 25.09.2025 e, per l'effetto, la graduatoria risultante dall'assegnazione dei punteggi economici di cui al citato verbale n. 4 del 25.09.2025” e, conseguentemente, ha proposto “la conferma dell'aggiudicazione della procedura in oggetto all'Operatore Economico Acapo Società Cooperativa Sociale Integrata che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dal disciplinare della procedura di selezione”; 3) della graduatoria definitiva relativa alla gara in oggetto, come risultante all'esito del nuovo esame di cui al precedente punto 2); 4) per quanto di ragione, se lesivi: a) la Delibera del D.G. n. 176 del 09.03.2026; b) la nota prot. 5989 del 09.03.2026 – entrambe di contenuto sconosciuto, mai notificate né comunicate alle ricorrenti; 5) di ogni ulteriore atto o provvedimento ad esse preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti, ivi compresi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo principale;

Giustizia amministrativa202600479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della gara a favore di un operatore economico concorrente, graduatoria e atti di gara, nonché successiva conferma dell'aggiudicazione dopo il riesame dell'offerta tecnica e diniego parziale di accesso documentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione quinquennale dei servizi aziendali per la gestione del CUP, degli sportelli, del front office, dei ricoveri, del back office, del call center e di altri servizi di supporto informatico, unitamente alla graduatoria e ai verbali di gara. Hanno chiesto anche la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. È stato inoltre impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione ha accolto solo parzialmente l'istanza di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell'aggiudicatario, oscurando parti ritenute coperte da segreto tecnico e commerciale. Con motivi aggiunti sono state contestate la delibera di conferma dell'aggiudicazione, il verbale della commissione che, dopo il riesame disposto da una precedente ordinanza cautelare non appellata, ha confermato i giudizi e i coefficienti già attribuiti all'offerta tecnica delle ricorrenti e la relativa graduatoria. In sede cautelare le ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, l'irragionevolezza del riesame: il riesame era stato disposto perché la commissione aveva omesso di valutare una relazione allegata all'offerta tecnica delle ricorrenti, sicché non sarebbe stato logicamente possibile confermare integralmente la precedente valutazione con riguardo ai plurimi giudizi e coefficienti previsti dall'art. 18.1 del disciplinare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, con salvezza degli approfondimenti propri del giudizio di merito, le contestazioni fossero apprezzabili almeno sotto il profilo dell'irragionevolezza del giudizio di riesame dell'offerta tecnica. Il Collegio ha rilevato che, una volta accertata l'omessa valutazione di una relazione allegata all'offerta tecnica, non appariva logicamente ipotizzabile la integrale conferma della precedente valutazione relativamente ai diversi giudizi e coefficienti da attribuire secondo il disciplinare. Ha inoltre considerato rilevante, ai fini dell'interesse cautelare, anche l'eventuale modifica di un solo giudizio o coefficiente e, nel bilanciamento degli interessi, ha valorizzato il dedotto risparmio di spesa connesso all'offerta delle ricorrenti. È stata quindi sospesa l'aggiudicazione disposta, con fissazione dell'udienza pubblica di merito al 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    procedura di gara aperta ex art. 71, D.lgs. 36/2023

    La gara oggetto di controversia è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi della disposizione; l'ordinanza non sviluppa ulteriori profili interpretativi.

  • art. 18.1 del disciplinare di gara

    plurimi giudizi e coefficienti da assegnare ai sensi dell’art. 18.1 del disciplinare

    La disposizione della lex specialis disciplina i giudizi e i coefficienti relativi alla valutazione dell'offerta tecnica; la sua applicazione rende non logicamente confermabile la precedente valutazione dopo l'omessa considerazione di una componente dell'offerta.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'aggiudicazione.

  • artt. 121-122 c.p.a.

    declaratoria di inefficacia, ex art.121-122 c.p.a., del contratto eventualmente stipulato

    Le disposizioni sono richiamate nella domanda delle ricorrenti per l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto; l'ordinanza cautelare non decide tale domanda.

Massime di principio

  • Quando il riesame di un'offerta tecnica è disposto perché la commissione ha omesso di valutare una componente documentale dell'offerta, la commissione non può limitarsi a confermare integralmente i precedenti giudizi e coefficienti senza una rinnovata e logicamente coerente valutazione complessiva dell'offerta.
  • Nelle gare con valutazione dell'offerta tecnica articolata in plurimi giudizi e coefficienti, anche la modifica di un solo giudizio o coefficiente può essere rilevante ai fini dell'interesse cautelare del concorrente, in quanto potenzialmente idonea a incidere sulla graduatoria.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi in una gara pubblica può assumere rilievo il risparmio di spesa derivante dall'offerta del concorrente che contesta l'aggiudicazione, unitamente alla plausibile illegittimità della rinnovata valutazione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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