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Sentenza

Sentenza n. 11915/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad del 7 dicembre 2023, recante il diniego del visto per lavoro subordinato in favore del ricorrente;

Giustizia amministrativa202404013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad del visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto, il 27 aprile 2023, il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Ascoli Piceno per lo svolgimento di lavoro subordinato presso una società semplice. Impugnava il successivo diniego del visto, motivato con generici «dubbi su reali intenzioni in Italia e su reale situazione invitante». Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo di non avere ricevuto il preavviso di rigetto. Deduceva, inoltre, eccesso di potere per difetto di motivazione, affermando di avere documentato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto. L’Amministrazione ha prodotto una relazione dalla quale risultava che il richiedente era stato intervistato il 28 agosto 2023, che era stato emesso e notificato il preavviso di rigetto il 29 agosto 2023 e che le controdeduzioni erano state presentate il 7 settembre 2023. La relazione riferiva altresì che dall’intervista erano emersi dubbi sulle intenzioni del richiedente e sulla situazione della società invitante, apparentemente priva di dipendenti, ma l’intervista non era stata verbalizzata.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il primo motivo è stato respinto: la documentazione prodotta dall’Amministrazione, e in particolare il preavviso sottoscritto dal ricorrente per ricevuta, ha dimostrato che il preavviso di rigetto era stato effettivamente comunicato, contrariamente a quanto dedotto. Il secondo motivo è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che il diniego, anche letto insieme al preavviso, fosse sorretto da una motivazione generica, non idonea a rendere comprensibili le specifiche ragioni della decisione. La mancata conoscenza di alcuni aspetti relativi alla permanenza in Italia, non meglio precisati nel provvedimento né nella relazione difensiva, non dimostra di per sé l’esistenza di intenzioni diverse da quelle dichiarate. Inoltre, l’intervista costituiva un elemento istruttorio fondamentale, ma non era stata verbalizzata; tale omissione impediva di verificare il contenuto e la rilevanza degli elementi posti a base del diniego. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto infondata la censura di violazione del preavviso di rigetto perché l’Amministrazione ha dimostrato che il preavviso era stato emesso e notificato al richiedente, che lo aveva sottoscritto per ricevuta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il diniego di un visto per lavoro subordinato deve contenere una motivazione specifica e comprensibile sulle ragioni per cui l’Amministrazione ritiene insussistenti i presupposti dell’ingresso o nutre dubbi sulle reali intenzioni del richiedente; formule generiche e non circostanziate non sono sufficienti.
  • La mancata conoscenza, da parte del richiedente, di alcuni aspetti della permanenza in Italia non è, di per sé, indicativa di una diversa intenzione rispetto a quella dichiarata, se l’Amministrazione non specifica quali aspetti siano stati ignorati e perché essi siano sintomatici di un intento diverso.
  • Quando un’intervista costituisce elemento istruttorio fondamentale del diniego di visto, la sua mancata verbalizzazione impedisce al giudice di verificare il contenuto dell’accertamento e la rilevanza degli elementi valutati, compromettendo la sufficienza della motivazione del provvedimento.
  • La censura di violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 è infondata quando l’Amministrazione dimostri documentalmente l’emissione e la regolare notificazione del preavviso di rigetto, anche mediante la sottoscrizione dell’interessato per ricevuta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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